Cause di esclusione: il Consiglio di Stato sui gravi illeciti professionali

Quali obblighi dichiarativi sono a carico dell'OE per evitare l'esclusione quali limiti sono imposti al sindacato del giudice amministrativo? Ne parla Palazzo Spada in un'interessante sentenza in cui confronta vecchio e nuovo Codice

di Redazione tecnica - 27/05/2025

Come si valuta l’affidabilità professionale di un operatore economico? Quali sono i limiti dell’obbligo dichiarativo in caso di procedimenti penali a carico di soci o amministratori di fatto? E fino a che punto il giudice può spingersi nel sindacare le scelte discrezionali della stazione appaltante in tema di esclusione dalla gara?

Su questi delicati profili è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato del 20 maggio 2025, n. 4337, offrendo spunti di rilievo sul tema dei gravi illeciti professionali, dell’obbligo dichiarativo e del rapporto tra amministrazione e giudice amministrativo. Questo perché tra il “vecchio” e il nuovo Codice dei Contratti ci sono delle importanti differenze sui soggetti a cui si applica l’esclusione per mancati requisiti di affidabilità professionale, con la cristallizzazione, nel d.Lgs. n. 36/2023, di norme non perfettamente definite nel d.Lgs. n. 50/2016 e che chiariscono l'ambito entro cui la SA deve effettuare le proprie valutazioni.

Affidabilità OE: l'esclusione per illeciti degli amministratori di fatto

La vicenda trae origine da una procedura aperta per l’affidamento di un servizio da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). Un concorrente ha impugnato l’aggiudicazione, contestando il mancato rilievo, da parte della stazione appaltante, di un decreto di rinvio a giudizio nei confronti di due soci di minoranza della società vincitrice, ritenuti amministratori di fatto.

Il TAR aveva accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione e disponendo la riedizione del procedimento di valutazione, sulla base di parametri da esso stesso indicati. La sentenza è stata quindi appellata dalla società aggiudicataria. Nel frattempo, la stazione appaltante ha eseguito la sentenza del TAR, riattivando il subprocedimento previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, acquisendo controdeduzioni e documentazione integrativa, confermando in via motivata la piena affidabilità dell’operatore.

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