Cause di esclusione: il Consiglio di Stato sui gravi illeciti professionali
Quali obblighi dichiarativi sono a carico dell'OE per evitare l'esclusione quali limiti sono imposti al sindacato del giudice amministrativo? Ne parla Palazzo Spada in un'interessante sentenza in cui confronta vecchio e nuovo Codice
Il contesto normativo: gravi illeciti professionali e obblighi dichiarativi
La questione centrale riguarda la corretta applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui affida alla stazione appaltante la possibilità di escludere l’operatore economico che si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Secondo il Consiglio di Stato, l’art. 80, comma 5, lett. c), è norma “di chiusura”, che attribuisce alla stazione appaltante un potere valutativo discrezionale, non subordinato all’automatismo dell’esclusione, ma ancorato a una motivazione adeguata e logicamente sostenibile.
In merito agli obblighi dichiarativi, Palazzo Spada ribadisce l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 16/2020, secondo cui il concorrente è tenuto a rendere note tutte le circostanze potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione sull’affidabilità, anche se non ancora definite giudizialmente.
In tale quadro, il rinvio a giudizio – pur non integrando di per sé un illecito professionale – assume rilevanza valutativa, dovendo essere comunicato.
Amministratori di fatto: obbligo dichiarativo anche prima del nuovo Codice
Un ulteriore nodo interpretativo riguarda la posizione di soggetti qualificabili come “amministratori di fatto”, non espressamente contemplati nel d.lgs. n. 50/2016, ma ora esplicitamente inclusi nell’art. 94, comma 3, del nuovo Codice (Cause di esclusione automatica).
Il Consiglio di Stato conferma l’orientamento giurisprudenziale già formatosi sotto il regime previgente, secondo cui – in presenza di elementi idonei a qualificare una persona come amministratore di fatto (es. atti gestionali, potere decisionale, documentazione istruttoria) – sussiste l’obbligo di dichiararne le condotte penalmente rilevanti, in quanto potenzialmente incidenti sull’affidabilità dell’impresa.
Il principio è di natura sostanzialistica: ciò che rileva non è la mera titolarità formale di cariche, ma la possibilità, anche di fatto, di indirizzare le scelte aziendali e influire sulla gestione.
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