Codice Appalti: tutte le modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto Destinazione Italia

L'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 1299 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 r...

20/02/2014
L'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 1299 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

Restano confermate le modifiche al codice dei contratti inserite dall'articolo 13 del decreto-legge che introducono "disposizioni urgenti per i lavori pubblici" e che modificano l'articolo 118 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006).

Nel dettaglio, nell'art. 118 viene modificato il comma 3 e vengono aggiunti i comma 3-bis e 3-ter.

Le modifiche proposte sono finalizzate a risolvere le gravi problematiche derivanti dalla gestione dei contratti di appalto in corso di esecuzione nei casi di particolare urgenza inerenti il completamento dell'esecuzione ovvero ove sopraggiunga una situazione di crisi aziendale dell'impresa appaltatrice.
Con la modifica al comma 3 dell'articolo 118 del Codice dei contratti che consiste nell'inserimento del seguente periodo "Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite." viene introdotto un meccanismo che induce l'appaltatore a pagare spontaneamente i crediti maturati dai subappaltatori, considerato che, diversamente, la stazione appaltante dovrebbe sospendere il pagamento nei suoi confronti dei successivi SAL, con inevitabili effetti anche sulla prosecuzione delle attività oggetto dell'appalto.
Le modifiche al comma 3 dell'art. 118 sono volte, quindi, a consentire la prosecuzione dei contratti di appalto mediante l'estensione, per condizioni di particolare urgenza, della facoltà della stazione appaltante di provvedere direttamente al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti dell'importo ad essi dovuto dall'appaltatore principale per prestazioni eseguite, anche qualora il bando non contempli tale facoltà (ipotesi frequente, soprattutto nelle gare meno recenti).

Con l'introduzione dei nuovi commi 3-bis e 3-ter (il cui testo è il seguente: " 3-bis. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. 3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari") viene raccordato l'art. 118 in argomento con la normativa fallimentare che consente la continuità aziendale, con lo scopo di riattivarne l'attività imprenditoriale e quindi di consentire la prosecuzione dei contratti pubblici.
Nel caso in cui l'appaltatore sia soggetto ad una procedura di concordato preventivo, lo stesso si troverebbe in una situazione di oggettiva impossibilità a far fronte ai pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori.
Il nuovo comma 3-bis prevede il versamento dei corrispettivi dovuti per l'appalto, distintamente all'appaltatore principale ed ai subappaltatori, secondo le istruzioni impartite dal Tribunale competente, al fine di assicurare sia il rispetto della par condicio tra i creditori dell'appaltatore in crisi aziendale, sia la continuità del contratto di appalto.

Per ultimo, con il comma 11 dell'art. 13 del decreto-legge, definitivamente approvato dal Senato, non viene apportata alcuna modifica al Codice dei contratti ma viene assicurata omogeneità di disciplina a tutta la materia dei contratti aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche in relazione al fondamentale aspetto dello svincolo delle garanzie fideiussorie inerenti al contratto di appalto.
Ecco il testo del citato comma 11: " Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui all'articolo 237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 163/2006. Per le società o enti comunque denominati di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, è fatto obbligo di rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l'ammontare complessivo della liquidità liberata e l'oggetto di destinazione della stessa".

A cura di Paolo Oreto
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