Codice dei contratti: Affidamento diretto senza giustificazioni

L’affidamento diretto previsto del “decreto-legge semplificazioni” non presuppone una particolare motivazione nè lo svolgimento di indagini di mercato

di Redazione tecnica - 17/03/2021

Ancora un parere del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (trasformato con il Governo Draghi in Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile) che risponde ad un questito posto da un’amministrazione comunale.

Affidamenti diretti

Si tratta della Risposta 10 dicembre 2020, n. 753 in merito agli affidamenti diretti di cui all’articolo 36, comma 2 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e nel dettaglio se un affidamento diretto debba essere effettuato con una delle seguenti tre alternative:

  1. se debba interpretarsi come facoltà di affidare “sine causa” ad una determinata impresa senza necessità di confronto concorrenziale con altri operatori;
  2. come affidamento ad un determinato operatore, motivandone le ragioni della scelta: ad esempio, necessità ed urgenza, motivi di privativa commerciale, ed, in via generale, i motivi della procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del Codice;
  3. se debba intendersi come modalità, meno formale rispetto alle altre procedure, che postula, comunque, una consultazione di mercato in maniera sostanziale attraverso richieste di preventivi, sondaggi, ecc.

Il Codice dei contratti ed il decreto-legge semplificazioni

In verità l’amministrazione proponente il quesito nelle premesse parla di “art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e come modificato dall’art. 1 della legge120/2020” ma, in effetti non è così in quanto il citato articolo 36, comma 2 non è stato mai modificato dalla legge 120/2020 ma con l’articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 è stato determinato per un periodo transitorio la possibilità di applicare le procedure semplificate riportare nell’articolo 1, comma 2 del citato decret-legge n. 76/2020.

In pratica, quindi, per un dato lasso temporale, a discrezione degli enti appaltanti possono essere utilizzate le procedure di aggiudicazione di cui all’articoo 36 del Codice dei contratti o le procedure semplificate introdotte dal più volte citato articlo 1, comma 2 del decreto-legge n. 76/2020.

La risposta del Ministero

In verità il Ministero nella propria risposta non dice nulla di tutto ciò e si limita ad una risposta asettica con cui precisa:

  • che l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione nè lo svolgimento di indagini di mercato;
  • che il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi;
  • che l’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice.

Affidamento con determina in forma semplificata

Ricorda, poi, il Ministero che l'amministrazione può procedere all'affidamento diretto tramite determina in forma semplificata ai sensi dell'art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Tale atto conterrà, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice

Conclude, poi, il Ministero che, comunque, nel caso di affidamenti diretti, occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2020 rubricato “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni” in cui è precisato, tra l’altro, che ènecessario rispettare il principio di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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