Codice dei contratti: In Gazzetta il Regolamento ANAC sul Casellario informatico

Entra in vigore oggi il “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213...

29/06/2018

Entra in vigore oggi il “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” predisposto dall’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) e pubblicato con delibera 6 giugno 2018 sulla Gazzetta ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018.

Il nuovo Regolamento disciplina la gestione del Casellario informatico ed in particolare:

  • la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le Stazioni appaltanti, le Società organismi di attestazione di cui all'art. 84, del d.lgs. n. 50/2016 (S.O.A.) e gli Operatori economici sono tenuti a comunicare all’ANAC;
  • il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel Casellario informatico;
  • l’aggiornamento delle annotazioni nel Casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.

Ricordiamo che il “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 213, comma 8, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” era stato posto in consultazione dall’ANAC dal 9 al 29 gennaio di quest’anno (leggi articolo) e che il Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50 all’articolo 213, comma 10 non prevede specificatamente la predisposizione del Regolamento in argomento ma soltanto che “L’Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80. L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del consegui-mento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. L’Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all’articolo 81”. L’ANAC, riferendosi, poi, all’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti che dispone che l’Autorità possa formulare linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, destinati a garantire la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, nonché a fornire supporto alle stesse, facilitando lo scambio di informazioni, assicurando l’omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche ha deciso in autonomia la predisposizione del Regolamento che, di fatto è uno di quei provvedimenti in più di quelli previsti specificatamente tra i provvedimenti attuativi del Codice dei contratti.

Il Casellario è articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità («A», «B» e «C»). Tali sezioni contengono i dati e le informazioni inerenti gli Operatori economici che partecipano alle gare per l’affidamento di lavori, di forniture e di servizi. La sezione «A» è ad accesso pubblico e contiene i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime S.O.A.. La sezione «B» è ad accesso riservato alle Stazioni appaltanti e alle S.O.A.. È, altresì, accessibile agli Operatori economici destinatari del provvedimento di annotazione per la visione della propria posizione, mediante presentazione di istanza all’ufficio competente, nelle more della definizione di una apposita procedura telematica di cui all’art. 10 del Regolamento stesso. La sezione «C» è ad accesso riservato all’ANAC e raccoglie i dati utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo dell’ANAC stessa anche inerente il sistema unico di qualificazione degli Operatori economici di cui all’art. 84, del codice, nonché all’implementazione del sistema del rating di impresa di cui all’art. 83, comma 10, del codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016.

Le Stazioni appaltanti e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all’ANAC tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine l’ANAC avvierà il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo, ai sensi dell’art. 213, comma 13, del codice e del regolamento sanzionatorio.

La delibera ANAC contenente il nuovo Regolamento è suddivisa nelle seguenti e parti e specificatamente:

  • la Parte I relativa ai “Principi e disposizioni comuni” con gli articoli dall’1 al 10 suddivisi nel Titolo I (artt. 1- 10) recante “Principi e disposizioni comuni”;
  • la Parte II relativa al “Procedimento di annotazione nel casellario” con gli articoli dall’11 al 37 suddivisi nel Titolo I (artt. 11-19) recante “Procedimento di annotazione delle informazioni comunicate dalle s.a. o da altri soggetti”, nel Titolo II (artt. 20-27) recante “Procedimento di annotazioni nel casellario di comunicazioni della procura della repubblica ex art. 80, comma 5, lett. l), codice”, nel Titolo III (artt. 28-29) recante “Procedimento di annotazione nel casellario delle comunicazioni effettuate dal prefetto”, nel Titolo IV (artt. 30-31) recante “Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dalle S.O.A.”, nel Titolo V (artt. 32-33) recante “Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dagli O.E.”, nel Titolo VI (art. 34) recante “Annotazione delle sanzioni interdittive comunicate da soggetti obbligati per legge”, nel Titolo VII (artt. 35-37) recante “Procedimento di annotazione dei provvedimenti sanzionatori dell’autorità”;
  • la Parte III relativa ai “Pubblicità delle annotazioni e disposizioni transitorie e finali” con gli articoli dall’38 al 41.

A cura di arch. Paolo Oreto

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