Codice dei contratti: Tutti i numeri di un pasticcio

Il nuovo Codice dei contratti rubricato “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sug...

24/04/2017

Il nuovo Codice dei contratti rubricato “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui al Decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50 era costituito da 220 articoli ed entrò immediatamente in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Fu, sin da subito, comprensibile come il nuovo codice dei contratti non sarebbe stata la panacea di tutti i mali che affliggevano i lavori pubblici non ultimo la corruzione ma nessuno poteva aspettarsi che a distanza di un anno sarebbe stato approvato un decreto correttivo che ne cambia in gran parte i connotati iniziando dalla Rubrica che diventa più semplicemente “Codice dei contratti pubblici”.

Ma, andiamo con ordine.                                       

Il testo del decreto legislativo n, 50/2016, probabilmente, fu predisposto velocemente e senza i controlli necessari tanto che nel mese di luglio del 2016 fu pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 164 del 15 luglio 2016, un avviso di rettifica di ben 8 pagine in cui erano inserite circa 170 correzioni (su un testo composto da 220 articoli) che modificano circa 100 articoli pari al 44% dell'articolato.

Successivamente, alcune modifiche furono inserite:

  • dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"
  • dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante "Proroga e definizione di termini" convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Arriva, adesso (anche se, ancora, nn pubblicato sulla Gazzetta ufficiale), il primo decreto correttivo approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile scorso composto da 131 articoli in cui sono riportate circa 400 modifiche a circa 130 articoli del Codice (vedi tabellone modifiche).

Ci chiediamo, e vi chiediamo, se questo è il modo di legiferare ed il perché di un simile pasticcio con l’aggravante di commi (vedi articolo 211, comma 2) che vengono cancellati con un semplice tratto di penna senza che se ne conosca la reale motivazione e senza che tutti i componenti del Governo abbiano, forse, capito quale comma si stava abrogando. Ma è, ormai, in uso, da alcuni anni la brutta prassi di approvare decreti legge, leggi o decreti legislativi entro una certa data per rispettare scadenze predeterminate, con la formula del “salvo intese”, ma, probabilmente, senza che se ne conoscano, in certi casi, i contenuti di ciò che viene approvato. Sarebbe, altrimenti, ingiustificabile quello che è successo con il citato articolo 211, comma 2. Si tratta, ovviamente, di un modo di legiferare abbastanza opaco con mani che aggiungono o tolgono commi, forse, all’insaputa dei più.

Di certo, in fatto di correzioni, questo nuovo Codice batte ogni record con quasi 570 correzioni e modifiche sulla maggior parte dei 220 articoli che lo compongono. E siamo, ancora ad un anno dall’entrata in vigore e crediamo di non sbagliare se affermiamo che, come per un buon film giallo, il nuovo Codice dei contratti ci riserverà, ancora, tante sorprese.

A cura di Paolo Oreto

 

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