Codice dei contratti e nuovo Regolamento unico: nelle norme sul RUP pochi riferimenti alle Linee guida ANAC

Che le attenzioni del Governo nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) fossero state completamente ridimensionate al passaggio dal Governo...

29/11/2019

Che le attenzioni del Governo nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) fossero state completamente ridimensionate al passaggio dal Governo Renzi (che ha la responsabilità della genesi del D.Lgs. n. 50/2016, c.d. Codice dei contratti) al Governo M5S-Lega prima e M5S-PD dopo, è un fatto evidente dimostrato nel processo di conversione in legge del D.L. n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri).

Con la pubblicazione del Codice dei contratti, per la prima volta in Italia, un'Autorità indipendente veniva investita del compito di legiferare. All'ANAC veniva, infatti, dato il compito di realizzare molte delle disposizioni attuative previste dalla norma primaria. Un fatto epocale a cui con ogni probabilità il nostro Paese non era pronto. Per questo motivo, nonostante l'ottimo lavoro svolto dall'Anticorruzione, con lo Sblocca Cantieri si è completamente ripensato il contributo dell'ANAC, prevedendo l'unificazione di tutte le Linee guida in un unico Regolamento che racchiudesse all'interno anche molti dei decreti ministeriali pubblicati e in corso di pubblicazione.

Con la pubblicazione dello Sblocca Cantieri, però, la vera novità ha riguardato la scarsa considerazione del Governo verso l'esperienza maturata nei primi 3 anni di applicazione del Codice dei contratti dall'ANAC che non è stata sentita in audizione nel processo di conversione in legge del D.L. n. 32/2019 (e da qui è maturata anche la decisione dell'allora presidente Raffaele Cantone di dimettersi).

Scarsa attenzione che perdura nella redazione del nuovo Regolamento. Mentre, abbiamo visto, sono stati interamente confermati i contenuti del decreto sui livelli di progettazione, da un'attenta analisi delle disposizioni che riguardano il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) si evince la decisione di riprendere all'interno poche (praticamente nessuna) delle norme che erano state previste dall'ANAC nelle Linee guida n. 3.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 del nuovo Regolamento riportano solo i punti 2.2, 2.3, 8.1, 10.2 e 11.1 delle Linee guida ANAC, riprendendo, invece, molte delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 152, 273 del vecchio D.P.R. n. 207/2010. Cambia completamente anche la strutture delle disposizioni che prevede:

  • Art. 3 - Il Responsabile del Procedimento - Disposizioni comuni
  • Art. 4 - Il responsabile del procedimento nei contratti di lavori di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici
  • Art. 5 - Il Responsabile del Procedimento nei contratti di servizi e forniture
  • Art. 6 - Il Responsabile del Procedimento negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni

Pochissime sono, inoltre, le indicazioni in merito ai requisiti di professionalità del RUP:

  • per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento;
  • per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi.

In allegato lo schema di Regolamento unico che, ricordiamo, una Commissione di esperti istituita dal Ministero delle Infrastrutture avrà il compito di semplificare entro il 15 dicembre 2019 per poi cominciare l'iter previsto per l'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica all'interno del quale dovrà confluire.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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