Comune di Palermo: La circolare sul DPR 380/2001 ed il pensiero di Emilio Arcuri

L’Area tecnica della riqualificazione urbana e delle infrastrutture del Comune di Palermo con la circolare n. 41 del 7 dicembre scorso avente ad oggetto “Sem...

12/12/2016

L’Area tecnica della riqualificazione urbana e delle infrastrutture del Comune di Palermo con la circolare n. 41 del 7 dicembre scorso avente ad oggetto “Semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia” interviene, per la seconda volta, dopo la precedente deliberazione n. 173 del 2/9/2016 (leggi news), sul recepimento nel territorio della regione siciliana del D.P.R. n. 380/2001 (testo unico dell’edilizia) e sulle modifiche introdotte allo stesso dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 entrato in vigore l’11 dicembre 2016.

Ricordiamo che la regione siciliana ha recepito, con L.R. n. 16/2016, il testo unico dell’edilizia, in parte in modo statico e in parte in modo dinamico e, pertanto, le innovazioni contenute nel d.lgs. n. 222/2016 trovano nel territorio regionale parziale applicazione.

A proposito del recepimento nella Regione siciliana del D.P.R. n. 380/2001 abbiamo chiesto il pensiero di Emilio Arcuri Vicesindaco del Comune di Palermo con delega alla Riqualificazione Urbana ed alle Infrastrutture che con grande sincerità ha dichiarato alla nostra redazione il proprio disappunto sulla citata legge regionale approvata in pieno ferragosto esitata, a suo giudizio, “in maniera frettolosa da un'Aula, quanto meno distratta, segnalando che i vantaggi sarebbero stati ben minori dei problemi provocati”. Sul recepimento in parte statico ed in parte dinamico del DPR 380 potrebbe essere scritto tanto ma, indubbiamente, come afferma il Vice Sindaco del Comune di Palermo, l’unica certezza, in riferimento all'impugnativa della legge regionale innanzi alla corte costituzionale, da parte del Governo nazionale, è quella che “Ad oggi l'Assemblea regionale non ha ancora incardinato la discussione del disegno di legge proposto dal Governo che riconduce il testo dei tre articoli impugnati alla norma nazionale. Le norme impugnate ed in particolare l'art 36 con la famigerata singola conformità continuano a produrre i loro effetti a scapito dell'ordinato sviluppo del territorio, premiando gli abusivi, sottraendoli al giudizio penale ed alle sanzioni amministrative. Ogni giorno che passa, nell'inattività del legislatore regionale, un abusivo festeggia. Ma ancor di più l'incomprensibile scelta di non recepire dinamicamente l'intero testo della norma nazionale, ha creato un mostro giuridico che ha gettato nel caos gli uffici tecnici degli enti locali. Il recentissimo Dlgs 222/2016 che entrerà oggi 11 dicembre in vigore, comporterà l'ennesima necessità di coordinare norme, verificarne l'applicabilità, con il risultato che mentre nel resto del Paese si procede nella direzione della semplificazione, in Sicilia si persevera nella direzione della confusione. Cosa faremo quando, a breve, a livello nazionale si giungerà all'adozione del regolamento edilizio tipo o del glossario unico o ancora dei nuovi modelli unificati?” E, provocatoriamente, Emilio Arcuri conclude il suo pensiero affermando che “Da amministratore di un ente locale con delega agli uffici tecnici, mi auguro che l' Assemblea regionale siciliana si riunisca senza indugio per risolvere il conflitto di legittimità del testo della legge 16 con il DPR 380, magari approvando una norma di un unico articolo: Trova applicazione nel territorio della regione Sicilia il testo unico sull'edilizia approvato con dpr 380/01 e le sue successive modifiche ed integrazioni."

Ritornando alla Circolare del Comune di Palermo, nella stessa è precisato che trovano, nel dettaglio, immediata applicazione:

  • la modifica all’art. 5 (art. 3 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 222/2016);
  • la modifica all’art. 20 (art. 3 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 222/2016);
  • la modifica all’art. 23 (art. 3 comma 1 lett. g) del d.lgs. n. 222/2016);
  • la modifica all’art. 24 e abrogazione dell’art. 25 (art. 3 comma 1 lett. i) e j) del d.lgs. n. 222/2016);
  • la modifica all’art. 26 (art. 3 comma 1 lett. k);
  • la modifica agli artt. 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 46, 48 (art. 3 comma 1 lett. l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v) del d.lgs. n. 222/2016);
  • la modifica agli artt. 62, 67, 82 (art. 3 comma 1 lett. x), y), z) del d.lgs. n. 222/2016).

Ed  è, poi, aggiunto che il mancato recepimento delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 222/2016 agli articoli 6 e 22 del D.P.R. n. 380/2001, comporta la vigenza, tra l’altro, dei commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 3 e dei commi 4 e 5 dell’art. 10 della l.r. n. 16/2016, con conseguente mancata abolizione, in Sicilia, della CIL, a discapito dell’attività edilizia libera, e dell’istituto della DIA per le fattispecie di cui alle lett. a), b), c), d), e) del comma 4 del predetto art. 10 della l.r. n. 16/2016. Quest’ultima prescrizione, peraltro, contrasta con quella, operata dall’art. 3, comma 1 lett. g) del D. Lgs. N. 222 del 25.11.2016 e recepita nel nostro ordinamento, che ha sostituito la DIA con la SCIA, in luogo del permesso di costruire; la DIA e la SCIA convivono, pertanto, in Sicilia quali regimi amministrativi di attività edilizie per lo più sovrapponibili.

Relativamente alla disciplina dei controlli sulle segnalazioni certificate di agibilità, nella circolare è precisato che nell’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 recepito dinamicamente in Sicilia, è prescritto  che la disciplina dei controlli da effettuare sia attribuita a regioni, province e comuni, ciascuno per le proprie competenze e che, fino all’emanazione di specifiche direttive o norme regionali, sulla segnalazione certificata di agibilità gli uffici opereranno controlli, comprensivi delle ispezioni delle opere realizzate, su un campione pari ad almeno il 10% delle segnalazioni presentate. Sempre nella circolare del Comune di Palermo, con riferimento all’abolizione della verifica dei requisiti igienico-sanitari degli immobili da parte dei professionisti incaricati (art. 3, comma 1 lett. d), è precisato che, fino all’emanazione del decreto del Ministro della salute (90gg dal 11.12.2016), per le istanze di permesso di costruire, ovvero per la SCIA, sia acquisito il parere dell’ASP territorialmente competente.

Per ultimo è opportuno segnalare che nella circolare del Comune di Palermo è riportata una tabella in cui sono riportati i titoli edilizi (Attività edilizia libera, CIL, CILA, SCIA, DIA, Permesso di costruire) che sono vigenti dall’11 dicembre, riferiti al quadro normativo nazionale e regionale.

In allegato la circolare del Comune di Palermo e la relativa tabella degli interventi edilizi e relativi regimi amministrativi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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