Consiglio di Stato: Differenza tra soluzioni migliorative e varianti

Il Consiglio di Stato con la sentenza 14 novembre 2018. n. 6423 torna sulla distinzione tra "miglioramenti" e "varianti" al progetto posto a base di gara nel...

26/11/2018

Il Consiglio di Stato con la sentenza 14 novembre 2018. n. 6423 torna sulla distinzione tra "miglioramenti" e "varianti" al progetto posto a base di gara nelle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I giudici di Palazzo Spada, nella sentenza, precisano che le offerte migliorative risultano ammesse in via generale, prima dall’art. 76 del d.lgs. n. 163 del 2006 e, quindi, dal vigente art. 95, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016 in tutte le gare aggiudicate col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Va infatti confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, anche in mancanza dalla previa autorizzazione di varianti (prevista dall’art. 95 cit.), deve comunque ritenersi insita nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa la possibilità, per i partecipanti, di proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio tra i concorrenti.

Al riguardo, va detto che le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva previsione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un “aliud” rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione.

In allegato la sentenza del Consiglio di Stato 14 novembre 2018, n. 6423.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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