Consiglio di Stato: Regole per realizzare pergolati, gazebo e pensiline

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 306 del 25 gennaio 2017 riforma una precedente sentenza del TAR Salerno n. 2543 del 4 dicembre 2015 relativa ad una ...

14/02/2017

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 306 del 25 gennaio 2017 riforma una precedente sentenza del TAR Salerno n. 2543 del 4 dicembre 2015 relativa ad una questione insorta tra un privato ed un’amministrazione comunale che aveva ottenuto una favorevole sentenza in merito alla demolizione di opere edilizie ritenute abusive e al ripristino dello stato dei luoghi.

Nella sentenza il Consiglio di Stato, per valutare la legittimità del provvedimento con il quale il Comune aveva ordinato la demolizione delle opere realizzate dall’appellante in assenza di alcun titolo abilitativo precisa che occorre qualificare la natura delle opere realizzate, tratteggia le varie fattispecie di pergolati, tettoie e gazebi dando le definizioni. Di seguito riportate.

Pergolato - Costituisce una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.

Gazebo - Nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l'allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.

Veranda - Realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire. A tale proposito deve essere ricordato che nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 , ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la veranda è stata definita (nell’Allegato A) “Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”.

Pergotenda – E’ qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1777 dell’11 aprile 2014).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata