Contratti pubblici: affidamento nullo senza forma scritta

La delibera ANAC: senza regolare stipula scritta il contratto è nullo e la prosecuzione del servizio configura un affidamento illegittimo

di Redazione tecnica - 30/05/2025

È legittima la prosecuzione di un contratto d’appalto pubblico in assenza di una formale stipula scritta, mancante già all'origine dell'affidamento? La mancata redazione del contratto secondo le modalità previste dalla normativa può essere sanata da una proroga tecnica o da un rinnovo contrattuale? E ancora, fino a che punto l’urgenza consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando?

Mancata stipula del contratto in forma scritta: affidamento illegittimo

Con la Delibera del 30 aprile 2025, n. 183, ANAC chiarisce con rigore che, in assenza di una valida stipula contrattuale secondo quanto disposto dall’art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 ("vecchio" Codice dei Contratti Pubblici), l’intero rapporto si considera nullo. In tale ipotesi, proroghe e rinnovi risultano privi di legittimità giuridica, ponendosi in contrasto con i principi generali di legalità, concorrenza e trasparenza. Una presa di posizione che richiama direttamente RUP e stazioni appaltanti alla piena responsabilità nella programmazione e gestione delle procedure.

Il caso prende le mosse da una segnalazione concernente un servizio (di ingente importo) affidato da una stazione appaltante che avrebbe gestito il rapporto con l’operatore economico senza procedere alla regolare stipula formale del contratto.

A fronte dell’assenza di tale stipula, la SA ha comunque disposto una serie di proroghe e rinnovi pluriennali, alcuni dei quali con modifica delle condizioni contrattuali originarie (in particolare il corrispettivo), invocando la necessità di garantire la continuità del servizio.

ANAC, dopo aver acquisito la documentazione, ha riscontrato l’assenza di un contratto valido e ha qualificato la prosecuzione del rapporto come affidamento privo di base negoziale legittima, sottoponendo a censura anche le modalità con cui la SA ha gestito la proroga tecnica e la successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. c), del d.lgs. 36/2023.

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