Contratti pubblici: affidamento nullo senza forma scritta
La delibera ANAC: senza regolare stipula scritta il contratto è nullo e la prosecuzione del servizio configura un affidamento illegittimo
La mancata stipulazione in forma scritta: nullità del contratto
Il punto centrale della Delibera riguarda la violazione dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, che impone, a pena di nullità, la stipulazione del contratto in forma scritta secondo l’ordinamento della stazione appaltante: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta secondo le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante”.
L’Autorità chiarisce che la semplice firma della comunicazione di aggiudicazione da parte delle parti non è sufficiente a integrare un valido vincolo contrattuale. Tale modalità non è ammissibile nelle gare di importo superiore a 40mila euro, né tantomeno in una procedura aperta da oltre 6 milioni di euro.
La mancata stipula formale infatti:
- rende incerta la portata delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario;
- priva l’amministrazione degli strumenti per una corretta esecuzione e controllo, a partire dalla inclusione dell’offerta tecnica migliorativa, dalle modalità operative vincolanti, fino alla garanzia definitiva ex art. 103 e ai conti correnti dedicati di cui alla legge n. 136/2010.
Documenti Allegati
DeliberaIL NOTIZIOMETRO