Contributo ANAC 2019: entità e modalità per partecipare alle procedure di gara

Con Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174 recante "Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019" l'Autorità Nazi...

19/02/2019

Con Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174 recante "Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019" l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fissato entità e modalità di versamento relative al contributo 2019 da versare per la partecipazione alle procedure di gara.

Con la delibera vengono definiti:

  • i soggetti tenuti alla contribuzione (articolo 1);
  • l'entità della contribuzione (articolo 2);
  • modalità e termini di versamento della contribuzione (articolo 3);
  • riscossione coattiva e interessi di mora (articolo 4);
  • indebiti versamenti (articolo 5);
  • disposizione finale (articolo 6).

Soggetti tenuti alla contribuzione

Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’ANAC i seguenti soggetti pubblici e privati:

  • le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016;
  • gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui al punto precedente;
  • le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del d.lgs. 50/2016.

Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:

  • affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
  • affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo, il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile dall’ANAC (allegato alla nuova delibera). I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l’esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.

Entità della contribuzione

Stazioni appaltanti e operatori economici obbligati al versamento a favore dell'ANAC dovranno versare i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara:

Importo
posto a base di gara (I)
Quota
stazioni appaltanti
Quota
operatori economici
I < € 40.000
Esente
Esente
€ 40.000 ≤ I < € 150.000
€ 30,00
Esente
€ 150.000 ≤ I < € 300.000
€ 225,00
€ 20,00
€ 300.000 ≤ I < € 500.000
€ 35,00
€ 500.000 ≤ I < € 800.000
€ 375,00
€ 70,00
€ 800.000 ≤ I < € 1.000.000
€ 80,00
€ 1.000.000 ≤ I < € 5.000.000
€ 600,00
€ 140,00
€ 5.000.000 ≤ I < € 20.000.000
€ 800,00
€ 200,00
I ≥ € 20.000.000
€ 500,00

Le società organismo di attestazione sono tenute a versare a favore dell’ANAC un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

Le Stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall’ANAC con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005.

Le società organismo di attestazione sono tenute al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l’ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2019.

Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.

Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all’art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

Riscossione coattiva e interessi di mora

Il mancato pagamento della contribuzione comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. Il mancato versamento dell’uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all’art. 209, comma 12, del d.lgs. 50/2016, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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