DAI VIGILI DEL FUOCO ALCUNE REGOLE TECNICHE

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con la lettera circolare prot. P157/4135 del 5 febbraio scorso, indirizzata...

14/02/2008
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con la lettera circolare prot. P157/4135 del 5 febbraio scorso, indirizzata ai Direttori regionali dei Vigili del Fuoco ed ai Comandanti regionali dei Vigili del Fuoco, detta alcuni chiarimenti in merito alle caratteristiche del vano corsa a prova di fumo, del vano corsa per ascensore antincendio e del vano corsa per ascensore di soccorso.
Il Dipartimento, al fine di assicurare una corretta ed uniforme applicazione del D.M. 15 settembre 2005, fornisce alcuni chiarimenti in merito al punto 3.3 - vani a prova di fumo dell’allegato al citato decreto.

In particolare, nella lettera circolare viene precisato che è consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l’accesso sia alle scale che all’impianto di sollevamento, allorquando per gli impianti di sollevamento è prescritto il vano corsa a prova di fumo, al quale si ha accesso, quindi, attraverso un unico filtro, senza realizzare ulteriori specifiche protezioni ai fini antincendio. Viene, altresì, precisato che al punto 7 - vani di corsa per ascensore antincendio - dell’allegato al D.M. 15 settembre 2005, tra le caratteristiche di cui devono essere in possesso i vani è indicato che ad ogni piano, all’uscita dell’ascensore, deve essere realizzata un’area dedicata di almeno 5 mq. aperta, esterna all’edificio, oppure, protetta da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60.

A cura di Paolo Oreto
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