DUBBIO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI IDRICI E AMBIENTALI

Nuove ombre coprono la Regione Sicilia per quanto concerne tre casi di affidamento di servizi idrici e ambientali avvenuti. La segnalazione dall'Autorità di ...

17/12/2008
Nuove ombre coprono la Regione Sicilia per quanto concerne tre casi di affidamento di servizi idrici e ambientali avvenuti. La segnalazione dall'Autorità di vigilanza della concorrenza e dei mercati, partita a seguito delle diverse segnalazioni pervenute da parte di enti e associazioni, riguarda:
  • la gestione dei servizi d'igiene ambientale da parte nell'Ambito Territoriale Ottimale Trapani 2;
  • l'affidamento del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 8-Siracusa;
  • l'affidamento del servizio idrico integrato effettuato dal Consorzio Ambito Territoriale Ottimale 2-Acque Catania.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di segnalazione di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha pubblicato la segnalazione nel Bollettino n. 42 dello scorso 11 dicembre, entrando nel merito di ogni punto ed in particolare:

- per quanto concerne l'ATO Trapani 2, si fa riferimento alla gestione dei servizi d'igiene ambientale da parte della società Belice Ambiente S.p.A., sulla base di un affidamento non rientrante in nessuna delle tipologie previste dalla legge. Tale impresa, che risulta essere a capitale interamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti locali ricompresi nell'ATO Trapani 2, ha infatti ottenuto l'affidamento dei servizi secondo modalità in house sulla base di una delibera non dei singoli Comuni - ovvero da un'eventuale autorità di ambito rappresentante i diversi enti locali - bensì dall'assemblea dei suoi stessi soci, ma in veste di partecipanti a un'impresa di natura privatistica;

- per quanto concerne l'ATO Siracusa 8, si fa riferimento all'affidamento del servizio idrico integrato da parte del Consorzio composto dai diversi enti locali ricompresi nell'ATO. Nello specifico, l'affidamento sarebbe avvenuto con trattativa negoziata a vantaggio di un raggruppamento temporaneo d'imprese che avrebbe presentato una fideiussione poi risultata invalida, senza che da ciò sia conseguita revisione alcuna dell'affidamento. Soprattutto, l'affidamento parrebbe aver determinato una peculiare commistione tra gestione di servizi e realizzazione di opere, in quanto il soggetto gestore del servizio dovrà provvedere direttamente, anche a mezzo dei suoi soci, all'esecuzione dei lavori connessi e funzionali alla gestione individuati nel piano d'ambito.

- l'ultimo caso dell'ATO Catania 2 riguarda l'affidamento del servizio idrico integrato effettuato nei confronti di una società con capitale interamente detenuto dalla Provincia di Catania, cui ha poi fatto seguito una controversa gara per la selezione di un socio privato che ne rilevasse il 49%, e che nuovamente riproponeva la questione della commistione tra gestione di servizi e realizzazione di opere. Al proposito, risulta come il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia abbia statuito l'illegittimità dell'affidamento (sentenza n. 589/06 del 27 ottobre 2006), ma la pronuncia non avrebbe poi dispiegato effetti in quanto non ne sarebbe stata richiesta l'esecutività a fronte di un sopravvenuto accordo tra Consorzio e amministrazione provinciale competente.

Come evidenziato dall'Autorità nella segnalazione, i casi sopra esposti riguardano la questione del debito perseguimento di un assetto dei servizi pubblici rispettoso della concorrenza, in vista di gestioni più efficienti ed economiche, alla luce, facendo particolare attenzione al primo caso, di quanto disposto dall'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, ove si sottopongono gli affidamenti secondo modalità in house a un giudizio di più rigorosa legittimità e opportunità (v. commi 3 e 4), e più in generale tenuto conto della necessità che le procedure di gara determinino a tutti gli effetti il miglior confronto concorrenziale per l'affidamento di servizi pubblici.

La segnalazione dell'Autorità si è conclusa con l'auspicio che tali evidenti infrazioni inducano gli enti competenti a un'accurata revisione di quanto in precedenza provveduto in materia di affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di pervenire a un impianto più trasparente e uniforme della disciplina a livello nazionale.

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