Da procedura negoziata ad aperta: il MIT sui termini di gara

Il Supporto Giuridico del MIT chiarisce quali termini si applicano se si “aggrava” una negoziata in una procedura aperta

di Gianluca Oreto - 19/05/2025

L’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) prevede che per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie (gli appalti sottosoglia), le stazioni appaltanti “procedano” utilizzando le procedure semplificate.

Sottosoglia: sempre consentite le procedure ordinarie

Come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dall’ANAC (rispettivamente con la Circolare del 20 novembre 2023 e il Parere della Funzione Consultiva del 13 marzo 2024, n. 13), la norma va letta alla luce dei principi dell’Unione Europea che consentono sempre il ricorso alle procedure ordinarie, secondo valutazioni autonome delle stazioni appaltanti in relazione:

  • alle caratteristiche del mercato di riferimento;
  • alle peculiarità dell’affidamento;
  • agli interessi pubblici ad esso sottesi.

A commento del dibattito in corso, è intervenuto anche il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e coordinatore della Commissione speciale di riforma del Codice, Luigi Carbone, nel corso di un’intervista rilasciata a LavoriPubblici.

Secondo me – afferma il Presidente Carbone - è perfettamente legittimo non dover prevedere le gare per gli affidamenti piccoli. È ovvio che non ci sarebbero danneggiati. Cioè, se uno prevede una gara anche sottosoglia, probabilmente non ci sarebbero ricorsi, non ci sarebbero legittimati a ricorrere. Quindi alla fine se c'è una cosa molto delicata uno la può anche fare, ma mi piacerebbe che l'indicazione sia per fare nel modo più semplice e non nel modo più complicato. Sentirsi liberi di essere semplici, anzi sentirsi obbligati ad essere semplici”.

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