Decreto Fiscale, salta l'obbligo di conto dedicato per imprese e professionisti ma resta la sanzione per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

Confermate le sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito dall'1 luglio 2020. È stato pubblicato sulla Gazzetta U...

29/10/2019

Confermate le sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito dall'1 luglio 2020. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 il Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (c.d. Decreto Fiscale).

Il Decreto conferma le indiscrezioni circolate dopo l'approvazione della prima bozza in Consiglio dei Ministri, in merito alla sanzione prevista per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito a completamento della norma inserita nel Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita 2), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la quale era stato previsto questo obbligo ma non la relativa sanzione.

Sanzioni per mancata accettazione carte di credito e debito

L'art. 23 del D.L. n. 124/2019 prevede, infatti, una modifica all'art. 15 del D.L. n. 179/2012, ed in particolare:

  • al comma 4 le parole “carte di debito e carte di credito” sono sostituite dalle seguenti parole: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”, per cui il nuovo comma 4 diventa:
    A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

dopo il comma 4, è aggiunto il 4-quater per cui:
A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, e l’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All’accertamento delle violazioni di cui al presente comma provvedono gli organi che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonché ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della medesima legge n. 689 del 1981 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

In definitiva, dall'1 luglio 2020, chi effettua attività di vendita di prodotti e servizi (quindi anche i professionisti) avranno l'obbligo di accettare pagamenti effettuati con carte di debito e credito. Chi non dovesse accettarli, potrà essere denunciato e ricevere una sanzione amministrativa pari a 30 euro più il 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Salta l'obbligo di conto dedicato

Salta, invece, l'obbligo di conto dedicato per imprese individuali ed professionisti, inizialmente previsto dall'art. 24 del Decreto Fiscale per il quale sarebbero dovute affluire le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali effettuare i prelevamenti per il pagamento delle spese.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati