Decreto Semplificazioni: demolizione e ricostruzione in deroga

Il Decreto Semplificazioni ha apportato alcune modifiche al Testo Unico Edilizia DPR 380/2001 relativamente agli interventi di demolizione e ricostruzione

di Redazione tecnica - 10/09/2020

Decreto Semplificazioni: con il voto di fiducia della Camera arriva il via libera definito alla legge di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che, tra le altre cose, apporta diverse modifiche al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Decreto Semplificazioni: le modifiche al Testo Unico Edilizie

L'articolo "Decreto Semplificazioni: ecco le modifiche definitive al Testo Unico Edilizia DPR n. 380/2001" ha fatto il punto di tutte le modifiche apportate dal Parlamento al Decreto Semplificazioni in sede di conversione e, quindi, quelle definitive al Testo Unico Edilizia. Tra queste spiccano quelle relative all'art. 2-bis (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati), comma 1-ter apportate dall'art. 10, comma 1, lettera a) del Decreto Semplificazioni.

Entrando nel dettaglio, le modifiche alla disciplina relativa alle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati possono essere riassunte in 3 parti.

Demolizione e ricostruzione - Parte 1

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, nel rispetto delle distanze preesistenti, non è più richiesto il rispetto:

  • del vincolo del medesimo sedime;
  • del vincolo della medesima sagoma.

Con la nuova versione dell'art. 2-bis, comma 1-ter, il rispetto delle distanze legittimamente preesistenti è condizione sufficiente per consentire gli interventi di demolizione e ricostruzione anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.

Demolizione e ricostruzione - Parte 2

Sempre nel caso di demolizione e ricostruzione, nel caso siano previsti degli incentivi volumetrici e sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, l'intervento può essere realizzato:

  • con ampliamenti fuori sagoma;
  • con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito.

Demolizione e ricostruzione - Parte 3

La modifica apportata dal Decreto Semplificazioni prevede che, nelle zone di seguito elencate, gli interventi di demolizione e ricostruzione siano consentiti esclusivamente nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni dei vigenti strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica e i pareri degli enti preposti alla tutela:

  • zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968;
  • zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali;
  • centri e nuclei storici consolidati;
  • ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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