Decreto di approvazione degli interventi di edilizia scolastica

Manutenzione e efficientamento energetico di edilizia scolastica di competenza di Province, Città metropolitane e Enti di decentramento regionale

di Redazione tecnica - 23/03/2021

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021 il Decreto del Ministero dell’Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 recante “Approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio”.

Ricordiamo che a seguito della pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Istruzione 1 ottobre 2020 (leggi articolo), entro il termine del 17 novembre 2020 tutte le province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale hanno fatto pervenire i propri piani di interventi relativi agli edifici scolastici di propria competenza e che in riferimento a quanto previsto all’articolo 1, comma 4 del citato decreto è previsto che con un successivo decreto ministeriale di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento siano individuati anche i termini di aggiudicazione dei relativi interventi nonché le modalità di rendicontazione e di monitoraggio degli stessi.

Assegnazione delle risorse

Viene, pubblicato, adesso, il già citato decreto 8 gennaio 2021 con cui l’importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani degli interventi presentati da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, è pari a euro 835.218.467,15.

Individuazione degli interventi e termini di aggiudicazione dei lavori

Con l’articolo 2 del provvedimento è precisato che gli enti locali di cui all’allegato A al provvedimento stesso sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori con i seguenti limiti temporali:

  • con il comma 3 del citato articolo 2 sono dettati i termini entro il quale devono essere affidati i lavori nel caso in cui l’importo complessivo assegnato sia ricompreso tra euro 1.821.515,47 ed euro 8.211.194,83 in funzione del livello di progettazione; si va, infatti, da 17 mesi consentiti nel caso in cui sia presente soltanto lo studio di fattibilità a 11 mesi nel caso in cui sia presente il progetto esecutivo;
  • con il comma 4 del citato articolo 2 sono dettati i termini entro il quale devono essere affidati i lavori nel caso in cui l’importo complessivo assegnato sia ricompreso tra euro 8.311.835,25 ed euro 16.034.572,54 in funzione del livello di progettazione; si va, infatti, da 21 mesi consentiti nel caso in cui sia presente soltanto lo studio di fattibilità a 13 mesi nel caso in cui sia presente il progetto esecutivo;
  • con il comma 5 del citato articolo 2 sono dettati i termini entro il quale devono essere affidati i lavori nel caso in cui l’importo complessivo assegnato sia ricompreso tra euro 16.340.742 ed euro 19.826.309,07 in funzione del livello di progettazione; si va, infatti, da 23 mesi consentiti nel caso in cui sia presente soltanto lo studio di fattibilità a 15 mesi nel caso in cui sia presente il progetto esecutivo;
  • con il comma 6 del citato articolo 2 sono dettati i termini entro il quale devono essere affidati i lavori nel caso in cui l’importo complessivo assegnato sia ricompreso tra euro 25.667.450,52 ed euro 56.106.119,95 in funzione del livello di progettazione; si va, infatti, da 27 mesi consentiti nel caso in cui sia presente soltanto lo studio di fattibilità a 19 mesi nel caso in cui sia presente il progetto esecutivo.

I termini precedentemente indicati si intendono rispettati con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. Eventuali successive proroghe dei termini di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del direttore della Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione

Modalità di rendicontazione e di monitoraggio

Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:

  1. in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;
  2. la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
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