Deposito frazionamenti catastali: chiarimenti dal Fisco sulle nuove procedure
Dal 1° luglio 2025 il deposito degli atti di frazionamento dei terreni avverrà in via telematica, in ossequio alla digitalizzazione delle procedure e alla semplificazione degli adempimenti fiscali
Cosa cambia dal 1° luglio per l'aggiornamento della cartografia catastale e dell’archivio censuario del Catasto Terreni? A fornire chiarimenti, con la Risoluzione del 9 giugno 2025, n. 40/E, è l’Agenzia delle Entrate, in relazione a quanto previsto dall’articolo 30, comma 5-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che prevede il deposito telematico degli atti recanti frazionamento dei terreni presso i Comuni.
Deposito telematico atti di frazionamento: la nuova Risoluzione del Fisco
La disposizione è stata introdotta dall’articolo 251 del d.Lgs. n. 1/2024, disponendo che “A decorrere dalla data stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall’Agenzia delle entrate mediante deposito, su un’area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione. In sede di prima applicazione, l’Agenzia delle entrate comunica l’avvenuto deposito a ciascun comune competente, mediante posta elettronica certificata la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l’attestazione di cui al comma 5. Ulteriori o alternative modalità telematiche possono essere stabilite con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate d’intesa con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani”.
Il Fisco ha dato attuazione al precetto normativo con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 dicembre 2024, prot. n. 460141, il quale ha stabilito che dal 1° luglio 2025 decorre il termine per effettuare il deposito con modalità telematica, presso il Comune, dei tipi di frazionamento.
L’Agenzia ha quindi chiarito:
- l’effettivo ambito di applicazione della disciplina normativa in oggetto;
- le modalità operative con cui i professionisti potranno rendere le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
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