Deposito frazionamenti catastali: chiarimenti dal Fisco sulle nuove procedure
Dal 1° luglio 2025 il deposito degli atti di frazionamento dei terreni avverrà in via telematica, in ossequio alla digitalizzazione delle procedure e alla semplificazione degli adempimenti fiscali
Deposito telematico frazionamento terreni: cosa cambia
Spiega il Fisco che dal 1° luglio 2025 il deposito dei tipi di frazionamento presentati all’Agenzia delle Entrate dai professionisti incaricati è effettuato, direttamente dall’Agenzia, preliminarmente alla loro approvazione, senza che sia necessario fare il deposito presso i Comuni. Si dà così impulso alla digitalizzazione delle procedure e alla semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino/professionista.
Proprio per questo il Fisco ha sviluppato, di concerto con il partner tecnologico, la nuova versione “10.6.5 - APAG 2.15” della procedura Pregeo 10 - obbligatoria dal 1° luglio 2025, e ha implementato specifiche funzionalità relative al Portale per i Comuni. Queste funzionalità sono già disponibili, tenendo conto che sarà necessario modificare il contenuto delle attuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, rese dal professionista incaricato nel modello unico informatico catastale.
In particolare, nella predisposizione dell’atto da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, dal 1° luglio 2025, il tecnico redattore, con la nuova versione della procedura, attesta che in coerenza con quanto indicato relativamente alla tipologia di atto di aggiornamento redatto:
- lo stesso è oggetto di deposito presso il Comune competente ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001;
- oppure che ricorrono le condizioni di esonero dall’obbligo di deposito.
In sostanza, sulla base della dichiarazione resa dal professionista redattore dell’atto di aggiornamento, quando ne ricorrono le condizioni, è la stessa Agenzia che provvede, preliminarmente alla sua approvazione, al deposito dell’atto sull’area dedicata del Portale per i Comuni e alla comunicazione dell’avvenuto deposito al Comune competente mediante PEC, la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l’attestazione di cui al comma 5 dell’articolo 30 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Con l’approvazione dell’atto di aggiornamento e il conseguente aggiornamento degli archivi, il professionista incaricato ha a disposizione:
- gli attestati di approvazione censuaria e cartografica;
- la copia della comunicazione di avvenuto deposito e della relativa ricevuta di avvenuta consegna;
- la copia dell’atto di aggiornamento geometrico.
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