Efficienza energetica, Certificati Bianchi e Decreto Crescita, dal GSE chiarimenti su requisiti di ammissibilità e metodologie di calcolo

Dal GSE il documento con i chiarimenti operativi sui progetti che prevedono l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici post Decreto Crescita

23/01/2020

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato un documento recante chiarimenti operativi sui progetti che prevedono l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici post Decreto-Legge n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita).

Il documento messo a punto dal GSE fornisce chiarimenti

  • sui requisiti di ammissibilità e sulle metodologie di calcolo dei risparmi di energia primaria per i progetti di efficienza energetica che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici, illustrando tramite esempi le casistiche considerate tra le più diffuse ovvero quelle realizzabili con maggiore frequenza;
  • sull'ambito di applicazione del Decreto Crescita per il meccanismo dei Certificati Bianchi.

  1. Le modifiche apportate dal Decreto Crescita
  2. Requisiti di ammissibilità
  3. Metodologie di calcolo dei risparmi di energia primaria

Le modifiche apportate dal Decreto Crescita

Entrando nel dettaglio, l'art. 48, commi 1-bis e 1-ter del Decreto Crescita prevedono:

1-bis. Fermo restando che l'ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, è subordinata alla capacità di incrementare l'efficienza energetica rispetto alla situazione ex-ante, il risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti progetti è determinato:
a) in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le fonti solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi.

1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell'allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.51 del 2 marzo 2016.

1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017.

Requisiti di ammissibilità

Per i progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono previsti i seguenti requisiti di ammissibilità:

  • ammissibilità subordinata alla capacità di incrementare l'efficienza energetica;
  • i progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell'allegato II al decreto del MiSE 16 febbraio 2016;
  • rispetto dei requisiti e delle specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi nazionali definiti dall'Allegato 2 al D.Lgs. n. 28/2011.

Metodologie di calcolo dei risparmi di energia primaria

Per quanto concerne le metodologie di calcolo, il documento del GSE suddivide i casi tra nuova installazione e sostituzione, trattando:

  • la produzione di energia termica tramite la fonte solare;
  • la produzione di energia termica tramite la fonte aerotermica;
  • la produzione di energia termica tramite la fonte geotermica;
  • la produzione di energia termica tramite bioliquidi, biogas e biomasse;
  • la sostituzione di un impianto di produzione di energia termica alimentato a fonte rinnovabile con un nuovo impianto anch'esso alimentato a fonte rinnovabile.

In allegato il documento nesso a punto dal GSE.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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