Emergenza Coronavirus e contributo a fondo perduto: cosa succede in caso di passaggio da ditta individuale a S.r.l.?

La risposta dell'Agenzia delle Entrate al quesito dl titolare di una società, trasformata da impresa familiare a S.r.l.

di Redazione tecnica - 22/12/2020

Torniamo a parlare del contributo a fondo perduto "Covid-19" previsto qualche mese fa dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 pubblicato sul S.O. n. 21/E alla Gazzetta Ufficiale 19/05/2020, n. 128 e lo facciamo analizzando la risposta n. 589 del 15 dicembre 2020 con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce interessanti chiarimenti sull'argomento.

Il quesito e il rigetto del contributo

A chiedere il parere dell'Agenzia delle Entrate è il titolare di una società, trasformata da impresa familiare a conferitaria. Il titolare è stato bloccato nella procedura di richiesta di accesso al fondo perduto perché la partita Iva risultava cessata al momento della richiesta (si era proceduto alla chiusura della ditta individuale per il passaggio alla Srl). Dopo vari tentativi, l'istanza non veniva caricata e quindi il contributo non veniva posto in valutazione.

L'articolo 25 del Decreto Rilancio

Bisogna approfondire il Decreto Rilancio (il decreto legge numero 34 del 2020) e in particolare l'articolo 25 per capirne di più. Viene specificato che il contributo a fondo perduto è stato istituito per il contrasto alla crisi economica causata dalla pandemia da coronavirus. In particolare, nell'articolo 25, viene detto che "è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva".

A chi spetta il contributo

Non tutti possono beneficiare del contributo. E' lo stesso articolo 25 del decreto legge numero 34 del 2020 a specificare le condizioni. In particolare, è necessario che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica o i compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, non siano superiori a 5 milioni di euro. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza". La stessa Agenzia delle Entrate ha spiegato che l'istanza può essere trasmessa a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto".

Le circolari dell'Agenzia

Sono state tante le circolari dell'Agenzia delle Entrate che hanno fornito chiarimenti sul contributo a fondo perduto "Covid-19" previsto dal decreto legge numero 34 del 2020. Tra i chiarimenti, anche il fatto che il contributo prevede che "il requisito relativo alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi si determini in relazione al mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019)" e "si ritiene che possano rientrare nell'ambito di applicazione del beneficio in esame i soggetti costituiti fino al 30 aprile 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti)". Poi viene specificato: "Nell'ipotesi in cui, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l'attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all'unico socio superstite come impresa individuale, la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l'ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell'operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neo-costituita". Nel caso analizzato, la società ha proseguito la precedente attività svolta in qualità di conferitaria. Pertanto non si è in presenza di un soggetto neo-costituito successivamente al 30 aprile 2020. E quindi, per l'Agenzia, il titolare della società può presentare un'istanza volta alla revisione, in autotutela, dell'esito di rigetto per fruire del contributo a fondo perduto "Covid-19" successivamente alla scadenza del termine originario di presentazione delle istanze di accesso.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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