Esami di abilitazione all'esercizio della libera professione: dal MIUR chiarimenti sui diplomi I.T.S.

Sono arrivati direttamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) i chiarimenti relativi alla partecipazione agli esami di Sta...

29/05/2019

Sono arrivati direttamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) i chiarimenti relativi alla partecipazione agli esami di Stato 2019 (i cui termini scadono il 6 giugno 2019) per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni di Geometra e Geometra laureato, Perito Agrario e Perito Agrario laureato, Agrotecnico e Agrotecnico laureato, Perito Industriale e Perito Industriale laureato.

I chiarimenti, resi necessari considerate le difformità messe a conoscenza del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR in merito alla valutazione del diploma conseguito a conclusione dei percorsi formativi realizzati dalle Fondazioni I.T.S., sono stati inviati direttamente ai Presidenti dei relativi Consigli Nazionali dei Geometri e Geometri laureati, Periti Agrari e Periti Agrari laureati, Agrotecnici e Agrotecnici laureati, Periti Industriali e Periti Industriali laureati.

In particolare, è risultato al MIUR che in alcuni casi il diploma rilasciato sia stato valutato prescindendo dalla sussistenza del possesso dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grafo il quale, come previsto dalle disposizioni vigenti, costituisce conditio sine qua non per l'ammissione agli esami dei candidati privi del titolo accademico.

Il MIUR ha ribadito che l'art. 55, comma 3 del DPR n. 328/2001 nel disporre la validità dei diplomi I.T.S. ne ha anche definito limiti e condizioni affinché possa essere riconosciuto come sostitutivo del tirocinio tradizionale. Nulla è cambiato in riferimento all'obbligo di possesso dello specifico diploma di istruzione secondaria superiore, richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi professionali da parte di coloro i quali siano sprovvisti di titolo accademico.

Pronta è arrivata la nota del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati che, per quanto riguarda il loro albo, ha ricordato che per accedervi è necessario possedere una laurea in agraria o scienze naturali (nonché altre idonee) oppure un diploma in agraria, dove il possesso del diploma ITS evita esclusivamente di dover svolgere il praticantato professionale obbligatorio (che varia da 6 a 18 mesi), sostituendolo interamente. Stessa cosa per gli Albi dei Geometri, dei Periti agrari e dei Periti industriali, che soggiacciono alla medesima disciplina.

"Non si può infatti leggere diversamente la recente nota del MIUR prot. n. 10673/2019 inviata ai quattro richiamati Albi professionali (Agrotecnici, Geometri, Periti agrari e Periti industriali) - afferma la nota degli Agrotecnici - richiamati a vigilare perché vengano puntualmente rispettate le attuali prescrizioni normative le quali, come detto, consentono di ritenere il diploma ITS come equivalente al tirocinio professionale, ma non sostitutivo dei titoli di studio richiesti dalla legge per accedere alle predette professioni".

Il richiamo ministeriale -ha precisato Roberto Orlandi, Presidente degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati - non riguarda il nostro Albo professionale, che si è sempre attenuto alle disposizioni, negli anni scorsi respingendo alcune domande di diploma ITS privi di idoneo titolo di studio per accedere all’Albo, peraltro sempre informando il MIUR. Per noi è chiaro che il diploma ITS, allo stato, può solo sostituire il tirocinio professionale. E, peraltro, non è poca cosa".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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