Esclusione per inaffidabilità e principio della fiducia: il TAR sui limiti del potere discrezionale

Il TAR Campania chiarisce i confini della discrezionalità amministrativa e il ruolo del principio della fiducia previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)

di Redazione tecnica - 28/05/2025

Fino a che punto può spingersi il potere discrezionale della stazione appaltante? E quale ruolo assume oggi il principio della fiducia nelle esclusioni per inaffidabilità?

La riforma del Codice dei contratti pubblici ha inciso in profondità sul sistema delle esclusioni per grave illecito professionale. Ma fino a che punto è legittima la valutazione sull’affidabilità di un operatore economico? E quali sono i limiti esterni che rendono legittimo l’esercizio di un potere che, se mal motivato, rischia di trasformarsi in arbitrio?

A fare chiarezza è il TAR Campania con la sentenza n. 3888 del 20 maggio 2025, che fornisce un’interpretazione interessante del principio della fiducia, oggi cardine della nuova disciplina, e al tempo stesso ribadisce l’esigenza di una motivazione effettiva e non apparente da parte della stazione appaltante.

Il principio della fiducia e la discrezionalità tecnica: non è una delega in bianco

Come noto, l’art. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contatti) riconosce alla fiducia un ruolo centrale, ponendola come fondamento del rapporto tra stazioni appaltanti e operatori economici. Il secondo comma valorizza esplicitamente l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici “con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato”.

La sentenza del TAR Campania chiarisce che, proprio alla luce di tale principio, l’amministrazione può esercitare un potere valutativo ampio nel giudizio di inaffidabilità, anche rispetto a fatti non tipizzati. Tuttavia, tale potere non è assoluto: deve esercitarsi entro i limiti sostanziali e formali previsti dagli artt. 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave) del Codice, che prevedono una tassatività delle fattispecie rilevanti, dei mezzi di prova e degli oneri motivazionali.

Secondo il TAR, il richiamo al principio della fiducia è in astratto corretto e coerente con la funzione interpretativa che il legislatore gli ha affidato (art. 4 del Codice). Tuttavia, tale richiamo non può legittimare “automatismi espulsivi”, né eludere i vincoli di motivazione richiesti per l’esercizio legittimo del potere discrezionale.

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