Esclusione per inaffidabilità e principio della fiducia: il TAR sui limiti del potere discrezionale
Il TAR Campania chiarisce i confini della discrezionalità amministrativa e il ruolo del principio della fiducia previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)
Il caso concreto: carenza di motivazione e automatismi vietati
Nel caso esaminato, la CUC ha disposto l’esclusione senza motivare in modo adeguato su due elementi essenziali: quale bene giuridico fosse stato leso dalla condotta dell’operatore economico e quale fosse la gravità della lesione.
Omissione in evidente contrasto con l’art. 98 del Codice dei contratti, che:
- al comma 7 impone alla stazione appaltante di motivare l’idoneità del fatto contestato a incidere sull’affidabilità dell’operatore;
- al comma 8 richiede che il provvedimento di esclusione dia conto esplicito di tutte e tre le condizioni previste dal comma 2.
A ciò si aggiunge una violazione del principio di proporzionalità, richiamato anche dal Considerando 101 della Direttiva 2014/24/UE, secondo cui le esclusioni per fattispecie non tipizzate devono essere adottate con particolare prudenza e solo in casi eccezionali.
Il TAR ha, dunque, ribadito che la valutazione della stazione appaltante non può prescindere da una ponderazione concreta dei fatti, guidata dal principio di proporzionalità e consapevole del fatto che molte delle circostanze segnalate nel DGUE non risultano annotate nel Casellario ANAC. Alla luce di queste carenze istruttorie e motivazionali, il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento dell’esclusione impugnata.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 20 maggio 2025, n. 3888IL NOTIZIOMETRO