Esclusione per inaffidabilità e principio della fiducia: il TAR sui limiti del potere discrezionale

Il TAR Campania chiarisce i confini della discrezionalità amministrativa e il ruolo del principio della fiducia previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)

di Redazione tecnica - 28/05/2025

Conclusioni: discrezionalità sì, ma entro limiti chiari

Il nuovo intervento del TAR Campania rappresenta un chiarimento essenziale sul corretto esercizio del potere discrezionale in materia di esclusione per inaffidabilità, alla luce del nuovo principio della fiducia introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

Tale principio valorizza l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, ma richiede decisioni motivate, ponderate e coerenti con l’interesse pubblico. Non legittima automatismi, né può giustificare esclusioni fondate su valutazioni generiche o su provvedimenti altrui richiamati senza analisi autonoma.

Ogni esclusione per grave illecito professionale deve rispettare i presupposti di legge (art. 98, commi 3, 6, 7 e 8), fondarsi su una valutazione caso per caso e garantire il rispetto del principio di proporzionalità, soprattutto in presenza di fattispecie non tipizzate, come richiesto anche dal Considerando 101 della Direttiva 2014/24/UE.

Il principio della fiducia non è una licenza di arbitrarietà. Come ha chiarito il TAR Campania, esso rafforza la responsabilità della stazione appaltante, che deve assumere le proprie decisioni “tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica [...] nel modo più rispondente agli interessi della collettività”.

Per attuare davvero il principio del risultato servono valutazioni giuridicamente solide, motivate in modo trasparente, e un’amministrazione capace di decidere nel merito, senza rifugiarsi nella ripetizione di atti altrui o nel timore di esporsi. Solo così la fiducia potrà diventare uno strumento di semplificazione e non una formula di facciata.

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