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Gare di appalto e offerta tecnica: Sufficiente la firma in calce

Con sentenza n. 4663/2013 depositata lo scorso 18 settembre, il Consiglio di Stato ha espresso giudizio favorevole per un’azienda esclusa da una gara di appa...

01/10/2013
Con sentenza n. 4663/2013 depositata lo scorso 18 settembre, il Consiglio di Stato ha espresso giudizio favorevole per un’azienda esclusa da una gara di appalto per non aver firmato in tutte le pagine l’offerta tecnica così come previsto dal disciplinare di gara.
L’azienda, impugnando l’esclusione, adduceva che era sufficiente, ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione, della firma apposta dal legale rappresentante dell’ente in calce all’offerta tecnica perché, sebbene vi fosse una previsione specifica nel disciplinare di gara, questa era resa invalida da quanto previsto all’art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 del codice dei contratti che reca: “la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.
La norma, quindi, autorizza l’esclusione dalla gara solo in presenza di una causa normativa o amministrativa che, però, non rientrava nel caso in esame secondo quanto stabilito sia dall’articolo 46 che dal successivo articolo 74 del D.Lgs. n. 163/2006.

A cura di Gabriele Bivona

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