IMPIANTI EOLICI: MODALITÀ DI DICHIARAZIONE ED ACCERTAMENTO

È stata pubblicata ieri 22 novembre 2007, la Circolare n. 14 dell’Agenzia del Territorio sul tema delle modalità di accatastamento degli immobili da ricompre...

23/11/2007

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È stata pubblicata ieri 22 novembre 2007, la Circolare n. 14 dell’Agenzia del Territorio sul tema delle modalità di accatastamento degli immobili da ricomprendere nei gruppi di categorie speciali e particolari.
In particolar modo con la suddetta Circolare sono stati chiariti diversi quesiti sulle modalità di dichiarazione ed accertamento di accatastamento degli impianti eolici nonché sui metodi di stima degli stessi.
La circolare prima di analizzare la questione sotto il profilo normativo, esamina schematicamente un generatore eolico nel suo complesso.
Da questa analisi schematica di un generatore eolico si è evidenziato come lo stesso risulti essere complesso e sicuramente maggiormente articolato, per componenti tecnologiche, rispetto ad immobili similari quali un mulino o ad un frantoio che sfrutta l’energia del vento o dell’acqua, pur se questo ultimo potrebbe essere caratterizzato da maggiori consistenze di manufatti edilizi.
Occorre, in ultimo, definire gli elementi caratterizzanti la categoria catastale che, in base alle disposizioni di settore, va individuata tenendo in considerazione la destinazione d’uso e la compatibilità con le caratteristiche intrinseche dell’immobile di cui si discute.
L’impianto eolico è indubbiamente un opificio, in quanto è destinato alla produzione di energia, e come tale, allo stesso deve essere attribuita la categoria D/1 – Opifici.
Per l’individuazione delle metodologie di stima da utilizzare è opportuno rammentare che l’art. 10 del RDL 13 aprile 1939, n. 652, prevede, considerata la peculiarità delle unità immobiliari ivi menzionate, di provvedere alla determinazione della stima per via diretta per le unità costituite “da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni”.
Dal valore venale si ricava la rendita catastale con l’applicazione del saggio di interesse che compete ad analoghi investimenti di capitali con la nota relazione “Rc=V(r/1-a) ”, dove “r” è il saggio di fruttuosità al netto da spese e oneri gravanti sulla proprietà escluse le imposte ed “a” rappresenta l’aliquota complessiva delle imposte e contributi gravanti sugli immobili.
Relativamente all’individuazione del saggio di fruttuosità, nei casi di immobili come le centrali eoliche in cui non si hanno consolidati elementi di giudizio in tema di redditività dei capitali fondiari investiti, la prassi attuale prevede l’applicazione della formula “Rc=V*r’ ” dove “r’ ” individua il saggio di fruttuosità, che può essere assunto al 2%, tenendo presente gli oneri in aumento e in detrazione del reddito annuo lordo, stabiliti dalla legge catastale, e le indicazioni fornite dalla prevalente giurisprudenza.

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