IRAP e Professionisti: nuova sentenza della Corte di Cassazione

Il contribuente in grado di svolgere da solo la sua attività è necessariamente dotato di autonoma organizzazione, condizione sufficiente per l'imposizione de...

14/10/2013
Il contribuente in grado di svolgere da solo la sua attività è necessariamente dotato di autonoma organizzazione, condizione sufficiente per l'imposizione dell'imposta regionale sulle attività produttive, altrimenti detta "IRAP".

Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22941 del 9 ottobre 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato contro l'Agenzia delle Entrate, avverso una sentenza della Commissione Tributaria regionale che aveva confermato il pagamento di una cartella di pagamento relativa all'IRAP.

Il professionista aveva proposto ricorso in Cassazione sostenendo la tesi di "assenza di autonoma organizzazione" con conseguente non assoggettabilità all'IRAP.

Gli ermellini hanno ricordato che l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, secondo l'accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato in ordine all'impiego di beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumgue accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, costituendo onere del contribuente che richieda in rimborso di fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette.

Il caso di specie trattava di un professionista in assenza di dipendenti, che utilizza beni strumentali modesti e che aveva usufruito della struttura organizzativa di una società esterna e dell'ospitalità di un altro studio. Dunque, come già sostenuto in altre sentenze (leggi news), ai fini dell'autonoma organizzazione, per l'applicazione dell'Irap è necessaria l'esistenza di una struttura predisposta dal professionista con personale da lui dipendente mentre tale requisito, precisano i giudici, "non si realizza quando il professionista operi all'interno di una struttura da altri gestita".

A cura di Gabriele Bivona
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati