IV Conto Energia e Registro grandi impianti: dal GSE un sezione con le domande più frequenti

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha reso disponibile le domande più frequenti (FAQ) in merito al IV Conto Energia e al Registro grandi impianti. Per q...

28/09/2011
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha reso disponibile le domande più frequenti (FAQ) in merito al IV Conto Energia e al Registro grandi impianti. Per quanto riguarda la parte dedicata al IV Conto Energia segnaliamo le risposte alle FAQ più interessanti.

Quali impianti possono accedere al Quarto Conto Energia?
Possono accedere agli incentivi del Quarto Conto Energia gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31/05/2011 e fino al 31/12/2016, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento.

Che cos'è il costo indicativo cumulato?
Il DM 5 maggio 2011 definisce il costo indicativo cumulato degli incentivi come la sommatoria dei prodotti della potenza di ciascun impianto fotovoltaico ammesso alle incentivazioni, di qualunque potenza e tipologia, ivi inclusi gli impianti realizzati nell'ambito dei precedenti Conti Energia nonché quelli ammessi ai benefici di cui alla Legge 129/10, per la componente incentivante riconosciuta o prevista per la produzione annua o effettiva - laddove disponibile - o per la producibilità annua dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del sito in cui è ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e di quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile.

Il GSE come calcola il costo indicativo annuo riferito a un singolo impianto?
Per la determinazione del "costo indicativo annuo" riferito ad un singolo impianto il GSE utilizzerà i dati disponibili sul "Data base" del proprio sistema informatico, in particolare:
  • il valore della tariffa incentivante riconosciuta, compresi eventuali premi, per gli impianti già in esercizio;
  • il valore della tariffa incentivante in vigore alla data presunta di entrata in esercizio, compresi eventuali premi, per gli impianti iscritti al registro;
  • il valore della producibilità media annua dichiarata dal tecnico abilitato nella scheda tecnica dell'impianto.
Quest'ultimo dato sarà sottoposto ad una verifica di congruenza per eliminare i dati non realistici; in particolare non saranno tenuti in considerazione i valori inferiori a 700 kWh annui per kilowatt installato e i valori superiori a 1700 kWh per kilowatt installato per impianti su struttura di sostegno fissa, quest'ultimo valore maggiorato del 30% per impianti su struttura mobile ad inseguimento del sole. I valori scartati saranno sostituiti dalle seguenti stime di producibilità media annua distinte per area geografica:
- 1100 kWh per kilowatt installato per le Regioni del Nord Italia
- 1250 kWh per kilowatt installato per le Regioni del Centro Italia
- 1400 kWh per kilowatt installato per le Regioni del Sud Italia
Tali valori saranno maggiorati del 30% per impianti su struttura mobile ad inseguimento del sole.

Quali sono le condizioni di cumulabilità con contributi in conto capitale?
Fino al 31 dicembre 2012 le tariffe incentivanti sono cumulabili con:
  • contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo d'investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
  • contributi in conto capitale in misura non superiore al 60% del costo d'investimento:
    • per impianti realizzati su scuole pubbliche o paritarie il cui soggetto responsabile è la scuola o il proprietario dell'edificio;
    • per impianti realizzati su strutture sanitarie pubbliche, su superfici e immobili di strutture militari e penitenziarie;
    • per impianti realizzati su superfici, immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o regioni e province autonome.
  • contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo d'investimento in caso di impianti su edifici pubblici diversi da quelli indicati alla lettera b) ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da Enti Locali e il cui Soggetto Responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
  • contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati (art. 240, DLgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.), purché il Soggetto Responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica (i predetti contributi non sono cumulabili con il premio);
  • contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo d'investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
  • contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo d'investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;
  • finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
  • benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da Enti Locali o Regioni e Province autonome.

Gli incentivi sono cumulabili con il riconoscimento o concessione di detrazioni fiscali?
No, gli incentivi non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.

A quali condizioni gli impianti collocati a terra in aree agricole possono accedere alle tariffe incentivanti?
Gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole possono accedere alle tariffe incentivanti a condizione che:
  • la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW;
  • nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 km;
  • non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente/soggetto responsabile.
Tali limiti non si applicano:
  • ai terreni abbandonati da almeno cinque anni;
  • agli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 29 marzo 2011, o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il primo gennaio 2011 a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro il 29 marzo 2011.

Cosa si intende per terreni abbandonati e quale documento deve essere rilasciato dalla Regione?
Ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 agosto 1978 n. 440, le Regioni provvedono a definire le singole zone del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono. La classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni deve essere dimostrata allegando alla richiesta di iscrizione al Registro o alla richiesta di incentivazione la notifica ai proprietari effettuata dalla Regione.

In quali casi è possibile ottenere un incremento della tariffa incentivante?
Le tariffe sono incrementate:
  • del 5% per gli impianti fotovoltaici non ricadenti nella tipologia degli impianti "realizzati su edifici", ubicati in zone classificate, alla data di entrata in vigore del DM 5/5/2011, come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche esaurite o di siti contaminati (art. 240, DLgs. 03/04/2006, n. 152);
  • del 5% per i "piccoli impianti"realizzati da Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, sulla base dell'ultimo censimento ISTAT effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i Comuni siano i Soggetti Responsabili;
  • di 5 centesimi di €/kWh per impianti realizzati "su edifici" installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
  • del 10% per gli impianti il cui costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno dell'Unione Europea.
Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pensiline, pergole, tettoie, serre e barriere acustiche hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante ad impianti realizzati "su edifici" e quella spettante a "altri impianti".

Per quanto concerne la parte dedicata al Registro grandi impianti segnaliamo le risposte alle FAQ più interessanti.

È possibile conoscere i motivi per i quali l'impianto non è presente nella graduatoria degli impianti iscritti al Registro che rientrano nei limiti di costo stabiliti dal DM 5 maggio 2011 (elenco A)?
Il GSE ordina gli impianti iscritti al registro secondo criteri di priorità stabiliti dal Decreto Ministeriale 5 maggio 2011. La collocazione di un impianto in uno degli elenchi pubblicati dal GSE (Elenco B: Impianti iscritti al Registro per i quali è stata comunicata al GSE l'entrata in esercizio; Elenco C: Impianti iscritti al Registro in posizione tale da non rientrare nei limiti di costo stabiliti; Elenco D: Impianti esclusi dal Registro) consente di individuare, in linea generale, i motivi che ne hanno precluso l'inserimento nell'elenco degli impianti iscritti al Registro che rientrano nei limiti di costo.

Quali sono i motivi che hanno comportato l'inserimento di un impianto nell'elenco D?
Nell'elenco D sono inclusi gli impianti che, a seguito della valutazione effettuata dal GSE, sono stati esclusi dalla graduatoria per incompletezza della documentazione allegata alla richiesta di iscrizione al Registro. Tra le carenze documentali si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle più ricorrenti, ovvero:
  • assenza di copia del documento d'identità del sottoscrittore da allegarsi, ai sensi del DPR 445/2000, alla richiesta di iscrizione al Registro;
  • assenza del titolo autorizzativo;
  • assenza della dichiarazione del Comune competente, attestante che la Denuncia di Inizio Attività o la dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata o la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto.

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