Identificazione degli addetti nei cantieri: Articolo 5 legge 13 agosto 2010, n. 136

Come è noto, l'art. 5 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 stabilisce che la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 9...

17/09/2010
Come è noto, l'art. 5 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 stabilisce che la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 9 aprile n. 81 deve contenere, oltre agli elementi già presenti (fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro), anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del medesimo D. Lgs. 81/08 deve contenere anche l'indicazione del committente.
Nonostante l'oggetto dell'art. 5 faccia espresso riferimento all'identificazione degli addetti nei cantieri, la disposizione in oggetto, come confermato anche da contatti informali con gli Uffici del Ministero del Lavoro, si applica sia agli appalti e/o subappalti di lavori che a quelli di servizi e forniture e, parimenti, non si limita ai soli appalti e/o subappalti pubblici ma anche a quelli privati, così come l'art. 18, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 81/08.

In particolare, nell'ambito degli appalti privati, per ciò che concerne l'elemento dell'autorizzazione al subappalto, deve farsi riferimento alla norma codicistica (art. 1656 c.c.) che prevede, per l'appunto, tale autorizzazione.
Pertanto, nella fattispecie di cui sopra, al fine di adempiere al disposto normativo, dovrà farsi comunque riferimento a tale autorizzazione al subappalto, anche se non scritta.

Per ciò che concerne, inoltre, la decorrenza dell'applicazione della norma in esame, l'applicabilità della disposizione medesima riguarda i soli contratti di appalto e subappalto stipulati dall'entrata in vigore della legge (la stessa nota indirizzata ai Prefetti del 6 settembre scorso, del Ministero degli Interni, con riguardo all'art. 3 dello stesso testo di legge in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari, si è espressa in tal senso, asserendo che laddove il legislatore avesse voluto intendere diversamente e, pertanto, applicare la norma anche ai contratti stipulati precedentemente, lo avrebbe dichiarato espressamente).
In attesa, pertanto, di ulteriori chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti, con riferimento anche all'art. 5 della Legge n. 136/2010, l'obbligo sussiste per tutti quegli appalti stipulati a far data dall'entrata in vigore della legge (come noto 7 settembre scorso).

Quanto, invece, al regime sanzionatorio, in attesa dei chiarimenti del dicastero, deve precisarsi che parrebbe che il mancato adempimento della disposizione di cui all'art. 5 della Legge in oggetto non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 59, co. 1 lett b) e 55, co 5, lett. i) che fanno rispettivamente riferimento alla tessera di riconoscimento di cui agli artt. 20 e 26 dello stesso Testo Unico.
Si ritiene in ogni caso necessario aggiornare i cartellini con i suddetti ulteriori dati, posta la finalità della norma volta ad una maggiore identificazione degli addetti nei cantieri.

Fonte: www.ance.it
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