Il Consiglio dei Ministri approva un Regolamento per la semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica

Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 96 del 10 giugno scorso su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi ha approvato un r...

14/06/2010
Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 96 del 10 giugno scorso su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi ha approvato un regolamento che, in coerenza con quanto disposto dal Codice dei beni culturali, semplifica le procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità che non comportino alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici (tassativamente elencati nel provvedimento), con l’obiettivo di razionalizzare gli adempimenti connessi. Sul provvedimento è stata acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata e sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.

Con il Decreto in argomento vengono snellite una serie di attività, attribuendo in capo all'amministrazione locale un parere preventivo sugli interventi.
L'elenco degli interventi "di lieve entità" è contenuto nell'allegato al Decreto. Si tratta di 42 tipologie che, secondo le stime del ministero, dovrebbero abbattere del 75% il totale delle richieste autorizzative che affollano le soprintendenze. Nel dettaglio il citato elenco, comprende, tra l’altro:
  • l'incremento dei volumi degli edifici, che non dovrà essere però superiore al 10 per cento della volumetria originaria e comunque non superiore ai 100 mc (e non si applica alle zone omogenee "A" del Dm n. 1444 del 1968);
  • gli interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti;
  • gli interventi sui prospetti degli edifici esistenti quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione;
  • gli interventi sulle finiture esterne con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
  • la realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica dì cornicioni, ringhiere, parapetti ; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" dì cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);
  • gli interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso ; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde ; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli ; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari ; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" dì cui all'art . 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art . 136, comma 1, lettere a), b) e e) del Codice);
  • gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);
  • la collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali;
  • gli interventi come adeguamento della viabilità esistente (rotatorie, riconfigurazione incroci stradali, banchine e marciapiedi);
  • gli interventi di allaccio alle infrastrutture a rete se comportano opere soprasuolo, linee elettriche e telefoniche su palo (non superiori rispettivamente a 10 e 6,30 metri);
  • l'installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo come condizionatori, caldaie, antenne o parabole (la norma però non si applica agli immobili soggetti a tutela dall'articolo 136 comma 1 lettere a), b), c) del Codice;
  • l'installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino a una superficie di 25 mq (anche qui la semplificazione non si applica alle zone territoriali omogenee "A" e alle aree vincolate previste nel Codice).

A cura di Paolo Oreto
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