Impianti fotovoltaici e tassazione ICI

La tassabilità ICI per gli impianti fotovoltaici segue la qualificazione degli stessi a beni mobili o immobili. In particolare, gli impianti di piccola dimen...

12/10/2011
La tassabilità ICI per gli impianti fotovoltaici segue la qualificazione degli stessi a beni mobili o immobili. In particolare, gli impianti di piccola dimensione possono essere assimilati a beni mobili e, dunque, non soggetti all'applicabilità dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); mentre, per quanto riguarda gli impianti di grandi dimensione (centrali fotovoltaiche), Agenzia delle Entrate, del Territorio, Corte Costituzionale e Cassazione, non sono riuscite a dare una risposta univoca ed esaustiva in merito alla loro qualificazione a bene mobile o immobile (presupposto per l'applicabilità dell'ICI).

Questo, in sintesi, il contenuto di due studi pubblicati dal Consiglio Nazionale del Notariato.
In particolare, il CNN ha pubblicato i due studi:
  • n. 35-2011/T - Profili fiscali degli atti relativi agli impianti fotovoltaici;
  • n. 221-2011/C - Alcune questioni civilistiche connesse alla realizzazione di un impianto fotovoltaico: prime note.

Con lo studio n. 35-2011/T il CNN ha esaminato i vari profili fiscali della contrattazione relativa agli impianti fotovoltaici ed ha affrontato la questione della natura immobiliare/mobiliare degli impianti dando rilevanza alle regole catastali che influenzano la formazione degli atti autentici, ma che, di riflesso, incidono anche sui rapporti di leasing. In questo studio, il Notariato ha evidenziato la più recente giurisprudenza di merito (tesi controversa) secondo la quale vi è la possibilità di assimilare gli impianti fotovoltaici a quelli di interesse pubblico, per i quali vale l'esenzione dall'ICI.

Lo studio n. 35-2011/T ha evidenziato l'utilità nel distinguere i piccoli impianti fotovoltaici da quelli grandi, per la tassabilità ICI. Il Notariato ha distinto le centrali fotovoltaiche dagli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, in isola o connessi in rete. Gli impianti di piccola dimensione posti su lastrici solari ad uso familiare non rientrano nell'ambito della tassazione ICI, mentre per l'insieme di generatori di grandi dimensioni in grado di produrre una elevata quantità di energia (cd.parchi fotovoltaici) si pone il problema della corretta qualificazione come beni mobili o immobili. Con riferimento agli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni la connessione al suolo non sembra, in linee generali produrre un bene integrato in quanto i pannelli solari anche se incorporati al suolo possono essere smontati e riposizionati in altro luogo senza perdere la loro autonomia funzionale. Nel caso di piccoli impianti non vi è, quindi, un'unione dell'impianto al suolo, tale da giustificare la qualificazione come bene immobile anziché mobile. Il terreno, in tal caso, può costituire un supporto analogamente ad altre strutture. In tal senso si è espressa l'Agenzia delle entrate evidenziando che tra suolo ed impianto non vi è la connessione ed integrazione funzionale, in quanto l'impianto fotovoltaico è costituito da pannelli solari che possono essere agevolmente rimossi e posizionati altrove mantenendo inalterata la loro funzionalità.

L'Agenzia del Territorio con la risoluzione n. 3 del 6/11/2008 ha, invece, chiarito che i pannelli fotovoltaici posizionati permanentemente al suolo sono assimilabili alle turbine delle centrali idroelettriche e che gli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici sono da considerarsi unità immobiliari. Secondo l'Agenzia del Territorio le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accatastate nella categoria "D/1 - opifici" e nel calcolo della rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici. Secondo detta interpretazione i parchi fotovoltaici, diversamente dai piccoli impianti, dovrebbero, quindi, essere assoggettati ad ICI.

Alla luce del contrasto tra Agenzia delle Entrate e quella del Territorio, il Notariato ha affermato di essere in attesa di chiarimenti, ritenendo che non sempre e necessariamente si verifica quell'integrazione al suolo come nel caso di centrali termoelettriche, realizzando così un bene complesso e che sarà quindi probabilmente necessario verificare la grandezza e la portata degli impianti ai fini di un corretto accatastamento e tassazione degli stessi. Inoltre, la più recente giurisprudenza di merito ha esaminato casi in cui è stata avanzata la tesi (sebbene controversa) della funzione di pubblica utilità degli impianti fotovoltaici, sostenendo un possibile accatastamento di detti beni come fabbricati utilizzati per particolari esigenze pubbliche (E/3). Detta interpretazione è basata su una generale ratio legislativa orientata verso norme agevolative. In tal caso gli impianti fotovoltaici godrebbero ai fini ICI dell'esenzione prevista dall'art. 7 del d.lgs. 504/1992.

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