In Gazzetta le Regole tecniche i documenti informatici delle P.A.

La Pubblica Amministrazione dice addio alla carta: definite le regole tecniche per i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni. E' stato, infatti...

14/01/2015
La Pubblica Amministrazione dice addio alla carta: definite le regole tecniche per i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni. E' stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12/01/2015 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 recante "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005".

Il DPCM detta le regole tecniche previste:
  • per i documenti informatici di cui all'art. 20, commi 3 e 4, all'art. 22, commi 2 e 3, all'art. 23, e all'art. 23-bis, commi 1 e 2, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
  • dall'art. 23-ter, commi 3 e 5, dall'art. 40, comma 1 e dall'art. 41, comma 2-bis del Codice in materia di documenti amministrativi informatici e fascicolo informatico.

Il decreto è composto da 5 capi, 17 articoli e 5 allegati. Capo I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

Capo II - DOCUMENTO INFORMATICO

Art. 3 - Formazione del documento informatico
Art. 4 - Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici
Art. 5 - Duplicati informatici di documenti informatici
Art. 6 - Copie e estratti informatici di documenti informatici
Art. 7 - Trasferimento nel sistema di conservazione
Art. 8 - Misure di sicurezza

Capo III - DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO

Art. 9 - Formazione del documento amministrativo informatico
Art. 10 - Copie su supporto informatico di documenti amministrativi analogici
Art. 11 - Trasferimento nel sistema di conservazione
Art. 12 - Misure di sicurezza

Capo IV - FASCICOLI INFORMATICI, REGISTRI E REPERTORI INFORMATICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - Formazione dei fascicoli informatici
Art. 14 - Formazione dei registri e repertori informatici
Art. 15 - Trasferimento in conservazione
Art. 16 - Misure di sicurezza

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Disposizioni finali

Allegato 1 - Glossario/Definizioni
Allegato 2 - Formati
Allegato 3 - Standard e specifiche tecniche
Allegato 4 - Specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione
Allegato 5 - Metadati

Ricordiamo che, come indicato all'art. 3 del decreto, il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità:
  • a) redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software;
  • b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
  • c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente;
  • d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

A cura di Gabriele Bivona
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