Istanze di precontenzioso: Nuovo Regolamento approvato dall’ANAC

Ha avuto poca vita il Regolamento sul Precontenzioso che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture aveva approvato il...

10/09/2014

Ha avuto poca vita il Regolamento sul Precontenzioso che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture aveva approvato il 24 febbraio e nella scorsa settimana il Consiglio dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) che sostituisce, dal 24 giugno scorso, la soppressa AVCP ha approvato il nuovo “Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” che entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

All’articolo 2 del nuovo Regolamento viene confermato che sono soggetti legittimati a richiedere il parere, oltre la stazione appaltante e le parti interessate, anche i portatori di interessi diffusi come le associazioni di categoria ed i comitati.
Nell’articolo 3 del nuovo Regolamento viene, poi, precisato che sono inammissibili le istanze:

  • in assenza di una controversia insorta tra le parti interessate;
  • incomplete delle informazioni indicate come obbligatorie e della documentazione di cui al modulo allegato al Regolamento stesso;
  • non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.


Sono trattate in via prioritaria le istanze di parere presentate congiuntamente dalla stazione appaltante e da almeno un partecipante alla procedura di gara mentre in caso di istanze presentate singolarmente, viene data precedenza:

  • alle istanze presentate dalla stazione appaltante;
  • alle istanze concernenti appalti di rilevante importo economico (lavori: importo superiore a 1.000.000 di euro; servizi e forniture: importo superiore alla soglia comunitaria);
  • alle istanze che sottopongono questioni originali di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici.


Con cadenza quindicinale, le istanze di parere sono assegnate dal Presidente ai singoli Consiglieri relatori, previa esclusione di quelle ritenute manifestamente inammissibili o improcedibili. Individuato il Consigliere relatore, l’istanza è trasmessa all’Ufficio per la relativa attività istruttoria.
Il parere è deliberato dal Consiglio dell’Autorità dell’ANAC entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, fatto salvo il periodo necessario per l’acquisizione della documentazione istruttoria.
Su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell’esecutore, l’Autorità esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte dopo la stipulazione del contratto, secondo il procedimento di cui al regolamento oggetto della presente notizia.

Allegato alla presente il modulo per la presentazione di istanza di parere per la soluzione delle controversie.

 

 

 

 

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