Jobs Act Autonomi, 13 punti chiave per migliorare il ddl

Continua l'esame al Senato dei due disegni di legge (2233) "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articola...

11/03/2016

Continua l'esame al Senato dei due disegni di legge (2233) "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" e (2229) "Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale".

Dopo l'esame in sede referente dello scorso 25 febbraio (leggi articolo) che ha visto protagonista il presidente dell'XI Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) Maurizio Sacconi, il 9 marzo 2016 sono state audite le associazioni dei liberi professionisti e dei freelance, ACTA, Alta Partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni che hanno presentato delle proposte condivise riassumibili nei seguenti 13 punti chiave necessari per migliorare il testo del disegno di legge 2233.

In particolare, le proposte presentate solo le seguenti.

  • L’articolo 2 definisce misure per la tutela dei tempi di pagamento tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi - La richiesta è di specificare che queste disposizioni si applicano anche alla Pubblica Amministrazione.
  • L’articolo 5 dispone la deducibilità integrale degli oneri sostenuti per la formazione e l’aggiornamento professionale dagli esercenti arti e professioni, entro il limite annuo di 10.000 euro - Modifica apprezzata ma che può essere migliorata inserendo la possibilità di dedurre fino ad un massimo di 2.000 euro/annuo le spese relative al trasporto, a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande se inerenti, quindi collegate alla partecipazione degli eventi formativi di cui al periodo precedente (master, convegni, corsi di aggiornamento e simili).
  • Sempre in riferimento all'articolo 5 è stato richiesto di eliminare l'ingiustificata limitazione della libertà di scelta del professionista di potersi rivolgere solo ad organismi accreditati ai fini della deducibilità di alcuni dei servizi indicati (servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca, addestramento, sostegno all’autoimprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale).
  • L'inserimento di una norma che introduce l’integrale deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, nonostante possa sembrare vantaggiosa, sottende una generale sfiducia circa la reale possibilità che siano resi vincolanti i termini perentori di pagamento delle fatture sanciti dall’art. 3 del ddl.
  • In riferimento all'articolo 9, nelle precedenti versioni si era sempre parlato di congedi parentali per mamme e papà. I papà tuttavia spariscono nell’ultima formulazione e soprattutto non sono computati nelle previsioni di spesa. La richiesta è di ritornare alla prima versione della norma e che anche i papà abbiano diritto ai congedi parentali.
  • Il comma 1 dell’articolo 10 prevede in caso di malattia, gravidanza o infortunio, prevede, con riferimento ad attività autonome “continuative”, la sospensione della prestazione, con un massimo di 150 giorni. Secondo le associazioni questa è una norma che ancora risente di una “impostazione da lavoro dipendente” non compatibile con una attività realmente autonoma e non è chiaro come potrà essere applicata.
  • L'articolo 11 equipara alla degenza ospedaliera i periodi di degenza domiciliare dedicati a trattamenti terapeutici certificati si applica solo per le malattie oncologiche, ma non è giustificato che siano escluse le altre malattie gravi che impediscono l’attività lavorativa per lunghi periodi.

Vengono proposte ulteriori integrazioni per arricchire il testo del disegno di legge e in particolare:

  • Istituzione di una soglia di deducibilità, anche di entità contenuta (es. fino a 250 euro), dei contributi versati dai professionisti a società di mutuo soccorso o alla bilateralità per servizi di sanità integrativa e antinfortunistica. Si tratta di una disposizione che, oltre ad assicurare una consolidata rete di servizi e di tutele, porterebbe a risultati importanti in termini di equità sociale.
  • Riforma del sistema contributivo riguardante i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata presso l’Inps. Le aliquote contributive previste per tali categorie di soggetti restano infatti di gran lunga più elevate rispetto a quelle imposte ai liberi professionisti dotati di cassa previdenziale, nonché ai commercianti e agli artigiani, senza che tale differenziale sia compensato da prestazioni previdenziali e assistenziali di livello superiore. Si chiede pertanto il blocco definitivo dell’aumento al 33% previsto dalla legge 92/2012 per gli iscritti alla Gestione Separata e l’avvio di un processo di riduzione al 24% al fine di equiparare la contribuzione a quella di tutti gli altri lavoratori autonomi, lasciando la possibilità a chi lo desiderasse di effettuare versamenti maggiorati, entro i limiti previsti dai massimali (27,72% di 100.324 per il 2016).
  • Mettere fine all'iniquità (unica dei Paesi occidentali) prevista dalla doppia tassazione delle pensioni: le stesse somme, infatti, sono tassate sia come rendimenti degli investimenti (al 26%) che come trattamento pensionistico. La richiesta è di eliminare la tassazione sui rendimenti degli investimenti delle casse previdenziali dei liberi professionisti.
  • Prevedere il contratto di rete anche per i professionisti autonomi e freelance.
  • Identificare anche per i lavoratori autonomi, così come per i dipendenti, un meccanismo di detrazioni d’imposta equivalente ad una no tax area di 8.000 euro.
  • In materia di IRAP, la definizione di "autonoma organizzazione" di cui all’art. 2 del d.lgs. 46/1997 è stata oggetto di orientamenti applicativi e interpretativi disomogenei, che hanno peraltro dato luogo ad esiti incongruenti con la natura stessa dell’imposta, quali la sottoposizione ad essa di professionisti operanti senza strutture organizzative ulteriori rispetto alla minima struttura dello studio individuale. Da qui la richiesta urgente di un intervento in modo da avere un quadro regolativo univoco rivedendo gli  attuali criteri di imputazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata