Lo ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, II sezione di Lecce, che con la sentenza n.173 dello scorso 31 gennaio è intervenuta in merito al ricorso presentato da un'impresa contro una delibera dell'amministrazione che, annullando una precedente delibera, affidava mediante procedura ristretta la realizzazione di alcuni lotti di una fognatura.
I giudici di Palazzo Spada, rigettando il ricorso, hanno affermato che non sussiste un obbligo a carico della P.A. di affidare determinati lavori a procedura negoziata anche nel caso in cui sussistano i presupposti. La norma regionale attribuisce, infatti, la facoltà, e non l'obbligo, di procedere a procedura negoziata nei casi indicati e ciò lo si evince facilmente dal contesto della normativa citata la quale nell'usare il termine "si può procedere all'affidamento dei lavori a trattativa privata quando", fornendo, dunque, un'ampia discrezionalità alla P.A. nella scelta di tale opzione, purché ricorrano tutti i presupposti indicati.
In definitiva, non esiste alcun obbligo per la pubblica amministrazione di indire una gara mediante procedura negoziata, essendo questa una possibilità e non un obbligo.
A cura di Ilenia
Cicirello