LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: INTRODOTTO IL CRUSCOTTO ENERGETICO

A distanza di quasi 4 anni dal Dlgs 192/2005 e di quasi 3 anni dal dlgs 311/2006, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2009, n. 158 del De...

15/07/2009
A distanza di quasi 4 anni dal Dlgs 192/2005 e di quasi 3 anni dal dlgs 311/2006, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2009, n. 158 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 recante Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ha, finalmente, date maggiori certezze in merito alla metodologia di calcolo per le diagnosi energetiche degli edifici e per la certificazione.

Ricordiamo che già il 10 giugno 2009 era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 il DPR 2 aprile 2009, n. 59 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Il DPR è stato il primo dei tre decreti attuativi del dlgs 192/2005, a cui è succeduto il DM 26 giugno 2009 e a cui farà seguito l’ultimo decreto attuativo della lettera c), comma 1 art. 4 del Dlgs 192/2005, che dovrà definire i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi di certificazione a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.

Le linee guida nazionali per la certificazione energetica sono dirette principalmente alle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia di certificazione energetica, anche se in caso di legiferazione regionale questa prevarrà su quella nazionale.

Analizziamo le principali novità contenute nel nuovo regolamento:
  • la più importante novità riguarda l’adozione del cruscotto energetico in aggiunta al grafico ad istogramma. Sia nell’attestato di qualificazione energetica (allegato 5) che in quello di certificazione energetica (allegato 6) viene utilizzato il grafico delle prestazioni energetiche globali e parziali, in cui, come in vero cruscotto, si dovrò indicare:
    • la prestazione energetica globale, ovvero l’energia totale utilizzata dall’edificio per m2 di volume climatizzato (Indice prestazione energetica globale);
    • la prestazione per il raffrescamento, l’ energia utilizzata per raffrescare l’edificio per m2 di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva);
    • la prestazione per il riscaldamento, ovvero l’energia utilizzata per riscaldare l’edificio per m2 di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione invernale);
    • la prestazione per l’acqua calda, l’energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m2 di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria).
    • la prestazione energetica raggiungibile, ovvero il miglioramento della prestazione energetica conseguente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel paragrafo “Raccomandazioni” che presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni.
  • La targa energetica darà indicazioni sia sulle prestazioni dell'involucro che sul rendimento medio dell'impianto.
  • Per gli immobili di quadratura superiore a 200mq diviene obbligatoria l'indicazione delle performance dell'involucro in relazione alla climatizzazione estiva.
  • Aumenta il numero delle classi presenti per la classificazione energetica.
  • Ufficializzazione dell'adozione del software DOCET di CNR e ENEA per la diagnosi energetica di edifici esistenti, in alternativa ad altre metodologie come il rilievo dei consumi o l'adozione della procedura semplificata della UNI TS 11300.
  • Dal 2010 diviene obbligatorio, per le nuove costruzioni, raggiungere almeno la classe energetica C.
  • Viene lasciato ampio margine di movimento (forse anche troppo) alle Regioni per quanto concerne nelle modalità di raccordo con le normative regionali già in vigore.
  • viene data la facoltà di non certificare l'immobile attraverso un'autodichiarazione di appartenenza dello stesso alla classe G.

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