Legge di stabilità: Approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati

La Camera dei Deputati ha approvato ieri (con 307 voti favorevoli, 116 voti contrari e 2 astenuti), in via definitiva, il disegno di legge recante “Disposizi...

23/12/2014
La Camera dei Deputati ha approvato ieri (con 307 voti favorevoli, 116 voti contrari e 2 astenuti), in via definitiva, il disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”.
Con il voto di ieri, dopo quello al Senato all’alba di sabato, diventa definitivo il testo approvato dal Senato.

In sintesi alcuni dei provvedimenti contenuti nell’articolo unico contenente ben 735 commi con la precisazione che la legge dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale entrerà in vigore l’1 gennaio 2015.

Assunzioni a tempo indeterminato - art. 1, commi 118-122
In materia di occupazione si prevedono uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel 2015. E’ riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. I benefìci contributivi di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dall’1 gennaio 2015.

Bonus edilizia - art. 1, comma 47
Vengono confermati sino al 31 dicembre 2015 i bonus fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici e le ristrutturazioni ai livelli massimi rispettivamente del 50% e del 65%; la proroga è stata inserita con alcune modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 ed, in particolare agli articoli 14 e 16 dello stesso.
La conferma dell'incentivo nel 2015 al 65% vale anche per i lavori di prevenzione antisismica che già godevano di questo beneficio lo scorso anno. Nel provvedimento viene precisato che le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Bonus 80 euro strutturale - art. 1, commi 12-15
Viene reso strutturale il credito d'imposta introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti con un reddito fino a 26.000 euro (cd bonus 80 euro).

Canone Rai congelato - art. 1, comma 293
l canone Rai per il 2015, in vista di una revisione complessiva della normativa sulla tv pubblica, viene congelato a 113,50 Euro.

Durc art. 1, comma 18
Con l’inserimento del comma 7-quinquies all’articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la regolarità contributiva del cedente dei crediti è, definitivamente, attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 6, comma 1, del regolamento del Codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010), in corso di validità, allegato all’atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta.
<<br /> Imu su macchinari - art. 1, commi 244 e 245 Viene affrontato il problema dell’Imu, a carico delle imprese che hanno nei capannoni macchinari “imbullonati” al suolo.recano con disposizioni interpretative, volte a chiarire le modalità di determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo (cd. imbullonati). In particolare viene precisato che sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliarità", ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare.

Irap: Deducibile il costo del lavoro - art. 1, commi 20 e 21
Si rende integralmente deducibile dall'IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni. Per i soggetti Irap privi di autonoma organizzazione e dunque senza costo del lavoro, viene stabilito un credito d'imposta, pari al 10%, dell’imposta lorda determinata secondo le disposizioni del d.lgs. n. 446/1997.

Mutui famiglie ed imprese - art. 1 comma 246
Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, quindi, entro il mese di marzo 2015 definisce tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.
<<br /> Piano riqualificazione aree urbane - art. 1, commi 431-434
Per il Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.in arrivo 200 milioni di euro in tre anni con 50 nel 2015, 75 nel 2016 e75 nel 2017.

Regime cosiddetto dei minimi - art. 1, commi 64-90
E' istituito per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostituiva di quelle dovute, con l'aliquota del 15 per cento (cd. regime dei minimi). Per accedere al regime agevolato, che costituisce il regime "naturale" per chi possiede i requisiti, sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. L'aliquota Irpef, Ires, Irap e Iva passa dal 5% al 15% ma non più per un periodo limitato nel tempo. Il nuovo regime semplificato dei forfettizzati non sarà accessibile ai dipendenti che hanno un reddito prevalente rispetto a quello autonomo e complessivamente superiore ai 20mila euro.

A cura di Gabriele Bivona
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