Liberi Professionisti: Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali senza interessi

I liberi professionisti che optino nel 2016 per la ricongiunzione dei contributi assicurativi e previdenziali presso l'unica gestione dell'INPS, potranno ver...

18/02/2016

I liberi professionisti che optino nel 2016 per la ricongiunzione dei contributi assicurativi e previdenziali presso l'unica gestione dell'INPS, potranno versare gli oneri di ricongiunzione ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Lo ha previsto la Circolare INPS 11 febbraio 2016, n. 29 recante "Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5.3.90 n.45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2016" che ha fornito le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.

Come previsto, infatti, dall'art. 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n.45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto, pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.

La circolare INPS, accertando che nel 2015 il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT risulta essere negativo (-0,1%), ha rilevato che per le domande presentate nel corso del 2016 non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione.

Pertanto, gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso dell'anno 2016 possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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