MISE: Al via le autorizzazioni dei corsi per certificatori energetici

Il Ministero dello Sviluppo economico il 21 novembre scorso, in riferimento a quanto previsto dal DPR n. 75/2013, ha predisposto lo “Schema di procedura per ...

02/12/2013
Il Ministero dello Sviluppo economico il 21 novembre scorso, in riferimento a quanto previsto dal DPR n. 75/2013, ha predisposto lo “Schema di procedura per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici a livello nazionale”.
Ricordiamo che l’articolo 2, comma 5, del citato provvedimento normativo stabilisce che i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti a livello nazionale da Università, organismi ed enti di ricerca e da consigli, ordini e collegi professionali, previa autorizzazione del MiSE, d’intesa con MATTM e MIT, ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi a livello regionale ed il rilascio della relativa autorizzazione ai soggetti formatori riconosciuti sulla base delle proprie procedure.
L’articolo 2 comma 5 del DPR 75/2013 fornisce un elenco esaustivo dei soggetti che possono svolgere, a livello nazionale, i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici ed i relativi esami finali; pertanto possono inoltrare la richiesta di autorizzazione i soggetti sotto elencati:
  • Università
  • Organismi ed Enti di ricerca
  • Consigli, ordini e collegi professionali

La richiesta di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inoltrata alla Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico – della Direzione Generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica – Dipartimento per l’energia del Ministero dello sviluppo economico, al seguente indirizzo : Via Molise, 2 - 00187 Roma e deve riporatre dettagliatamente le informazioni indicate nello schema di procedura.

Ricordiamo che, così come disposto all’articolo 2, comma 4 del Regolamento, con un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici in possesso di uno dei seguenti titoli e tali soggetti in possesso di detti requisiti sono tecnici abilitati esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici:
  • a) titoli di cui ai precedenti punti, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
  • b) laurea magistrale in Fisica, Ingegneria aerospaziale e astronautica, Ingegneria biomedica, Ingegneria dell'automazione, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria navale, Matematica, Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Scienze chimiche, Scienze della natura, Scienze e tecnologie geologiche, Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, Scienze geofisiche (classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79) ovvero laurea specialistica in Fisica, Ingegneria aerospaziale e astronautica, Ingegneria biomedica, Ingegneria dell'automazione, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria navale, Matematica, Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Scienze chimiche, Scienze della natura, Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, Scienze geofisiche, Scienze geologiche (classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S), ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
  • c) laurea di primo livello conseguita in Ingegneria dell'Informazione, Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale, Scienze e Tecnologie Chimiche, Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura, Scienze Geologiche, Scienze Matematiche (classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35), ovvero laurea in Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria Industriale, Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione, Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali, Scienze e Tecnologie Chimiche, Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura (classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32);
  • d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).
In particolare, coloro che non rientrano nella casistica di cui all’articolo 2, comma 3 del nuovo regolamento devono essere in possesso di un attestato di frequenza a corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici. I corsi devono essere svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 al Regolamento (Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici) e dovranno essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico.

A cura di Gabriele Bivona

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