Milleproroghe: via libera della Camera al decreto di proroga dei termini

La Camera ha approvato ieri, modificandolo, il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante...

25/02/2010
La Camera ha approvato ieri, modificandolo, il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e che torna ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

Tra le principali novità inserite durante l'iter parlamentare, segnaliamo il ripristino delle agevolazioni fiscali per le zone franche urbane applicabili prima dell'entrata in vigore del DL 194/2009. Allo scopo di consentire ai comuni nel cui territorio ricadono le zone franche urbane individuate dal CIPE con delibera n. 14/2009 dell’8 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell’11 luglio 2009 e di provvedere all’erogazione del contributo, il termine per la presentazione di tali istanze decorre dall'1 marzo 2010. In particolare, è stato riscritto l'art.9, comma 4 del Dl n. 194/2009 che prevedeva l'eliminazione del regime fiscale agevolato (esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP e dall'ICI), che veniva riconosciuto alle piccole e micro imprese situate nelle zone franche urbane in base all'art.1, commi 340-341quater, della legge 296/2006.

L'agevolazione viene, dunque, ripristinata nel rispetto della decisione della Commissione europea C(2009)8126 definitivo del 28 ottobre 2009, e nei limiti delle risorse finanziarie individuate con la predetta delibera CIPE n. 14/2009, nonché sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali, secondo modalità stabilite con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Segnaliamo, inoltre, la previsione all'art.2, comma 4-bis di una specifica agevolazione fiscale applicabile a favore della piccola proprietà contadina. In particolare, tale nuova disposizione, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2010, prevede che gli atti a titolo oneroso aventi ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, siano soggetti alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e all'imposta catastale nella misura dell'1%.

Il comma 4-bis prevede, infatti, che al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Come correttamente rilevato in un comunicato dell'ANCE, restano, in ogni caso, confermate le misure già in vigore nel testo originario del DL 194/2009, che riguardano:
- la proroga dei termini per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli Studi di Settore, per tenere conto della crisi economica e dei mercati relativi agli anni 2009 e 2010 (2) - art.1, c.4.
In particolare, viene previsto che:
  • per l'anno 2009, gli Studi di Settore dovranno essere pubblicati in G.U. entro il 31 marzo 2010;
  • per l'anno 2010, la pubblicazione in G.U. dovrà avvenire entro il 31 marzo 2011.
In particolare, il 18 febbraio 2010, la Commissione Nazionale per gli Studi di Settore ha approvato i nuovi Studi, in vigore dal 2009, su base regionale, ai quale si applicheranno, in ogni caso, i correttivi congiunturali per tener conto degli effetti della crisi per il periodo d'imposta 2009;

- la proroga al 30 aprile 2010 del termine per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero (scudo fiscale), introdotto dall'art.13-bis del D.L. 1 luglio 2009, n.78 (convertito, con modifiche, nella legge 102/2009) e la cui scadenza era stata fissata al 15 dicembre 2009. - art.1, commi 1-3.
Contestualmente alla proroga, vengono inoltre introdotte due diverse aliquote dell'imposta straordinaria (originariamente fissata in misura pari al 5% del valore complessivo dei capitali rimpatriati o regolarizzati), applicabili a seconda del periodo di effettuazione della "sanatoria".
In particolare, l'aliquota dell'imposta è pari al:
  • 6%, per le operazioni che saranno perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 ed entro il 28 febbraio 2010;
  • 7% per quelle portate a compimento dal 1° marzo al 30 aprile 2010;

- l'adozione di specifici provvedimenti diretti a prorogare il periodo di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi, originariamente fissato sino al 30 novembre 2009, per i soggetti (persone fisiche e non) residenti o aventi domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile (Ordinanza n.3780 del 6 giugno 2009 e Dossier ANCE n. 17 del 7 ottobre 2009) - art.1, commi 10-11.
In attuazione di tale disposizione è stata emanata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3837 del 30 dicembre 2009, che ha stabilito:
  • la proroga, per i predetti soggetti, sino al 30 giugno 2010 del periodo di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi;
  • che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato e che, con successivo provvedimento, saranno stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi.

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