Ministero del Lavoro: Durc non autocertificabile

L'attuale formulazione dell'art. 44 bis del DPR 445/2000, così come risulta modificato dalla L.183/2011 (legge di stabilità 2012), stabilisce che: "le inform...

24/01/2012
L'attuale formulazione dell'art. 44 bis del DPR 445/2000, così come risulta modificato dalla L.183/2011 (legge di stabilità 2012), stabilisce che: "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore".
Il Ministero del Lavoro con nota del 16/01/2012, discostandosi dall'interpretazione fornita dal Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, esclude che l'intervento della desertificazione (ovvero di snellire l'iter amministrativo) possa interessare il DURC che, secondo tale orientamento, non può essere sostituito dall'autocertificazione.
Secondo il Ministero del Lavoro, la norma contenuta nell'art.44 bis del DPR 445/2000 mette in evidenza quanto già precedentemente indicato dallo stesso Ministero nella lettera circolare del 14 luglio 2004.

Nella lettera circolare del 14 luglio 2004 il Ministero del Lavoro aveva sostenuto di non poter condividere l'orientamento secondo il quale si poteva ritenere lecito l'utilizzo dell'autocertificazione del titolare dell’impresa interessata, in sostituzione dell'attestazione rilasciata dagli Istituti previdenziali ed assistenziali e delle Casse Edili.
Questo soprattutto perché, l'autocertificazione fa venire meno il raggiungimento del duplice obiettivo per il quale è stato introdotto il DURC, ovvero, in primo luogo quello di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, ed in secondo luogo di rendere operativo il processo di unificazione della procedura di attestazione della regolarità contributiva da parte della imprese edili.
Infatti, secondo il Ministero del Lavoro, la verifica della regolarità contributiva comporta un accertamento di natura tecnica che, non può essere demandato al dichiarante ma, va effettuato necessariamente dagli Istituti e dai soggetti privati incaricati della riscossione dei contributi obbligatori.

Con la nota del Ministero del Lavoro del 16/01/2012, lo stesso dicastero precisa che, è opportuno scindere il concetto di certificato inteso come documento di identificazione di stati, qualità personali, ecc., per i quali è possibile autocertificare tali elementi, e il concetto di certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria.
In quest'ultimo caso si parla, ovviamente, di un'attestazione posta in essere da parte degli istituti competenti circa la correttezza della posizione contributiva dell'azienda in conseguenza di verifiche tecniche operate da parte degli istituiti sulla normativa lavoristica, e non solo sul mero pagamento della somma dovuta a titolo di contributi.
Pertanto, la stessa nota conclude stabilendo che, le valutazioni effettuate da parte degli istituiti competenti (in possesso di competenze tecniche) non possono essere sostituite da un'autodichiarazione, in quanto non avente ad oggetto dati concernenti qualità personali.

Il parere espresso dal Ministero del Lavoro, risulta non condivisibile, in quanto, nella prassi ormai consolidata, gli istituti assistenziali e previdenziali in caso di richiesta di DURC spesso non si pronunciano e non effettuano verifiche per le quali sia necessaria una competenza tecnica, ma si limitano soltanto a verificare se il pagamento dei contributi sia stato o meno effettuato.
Trattandosi di una circolare ministeriale, ovvero di atto di natura interna che vincola soltanto le pubbliche amministrazioni interessate, ovvero il Ministero del Lavoro, sarebbe auspicabile un'interrogazione parlamentare o in alternativa una nota congiunta dei due ministeri, cioè Ministero del Lavoro e Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione, che possa chiarire l'ambito di applicazione della norma in materia di DURC.


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