NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI PONTEGGI PER CONTO TERZI

L’Agenzia delle Entrate ritorna sul problema del Reverse charge con la Risoluzione n. 187/E del 26 luglio scorso entrando nel merito del noleggio e dell’inst...

31/07/2007
L’Agenzia delle Entrate ritorna sul problema del Reverse charge con la Risoluzione n. 187/E del 26 luglio scorso entrando nel merito del noleggio e dell’installazione di ponteggi per conto terzi.
L’Agenzia delle Entrate puntualizza che i contratti di noleggio sono esclusi dall'ambito applicativo del meccanismo dell'inversione contabile di cui all'art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972 e, pertanto nel caso in cui la ditta provvede al noleggio, con relativa installazione, di ponteggi, non trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile in quanto la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto al noleggio delle impalcature.

Il meccanismo del reverse charge troverà, invece, applicazione fermo restando il soddisfacimento degli altri requisiti richiesti, per i contratti relativi soltanto all'installazione di ponteggi per conto terzi.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare in argomento rammenta che l'art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, così come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede al comma 6), lett. a), l'estensione dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore" e ricorda, altresì, che con la circolare ministeriale 29 dicembre 2006, n. 37, ha già precisato devono ritenersi escluse dal meccanismo del reverse-charge le forniture di beni con posa in opera in opera poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini Iva costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

Pertanto, l’Agenzia ha chiarito che:
  • il noleggio di propri ponteggi, con relativa installazione, è escluso dal meccanismo del reverse charge, in quanto la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto al noleggio;
  • la semplice installazione di ponteggi per conto terzi è, invece, assoggettata al reverse charge, se resa nei confronti di appaltatori di lavori edili, quale prestazione d’opera che, come già chiarito nella Circolare ministeriale 29 dicembre 2006, n.37/E, rientra nell’ambito applicativo dell’inversione contabile.
In tutti i contratti di nolo a caldo di attrezzature, pertanto, deve essere applicato il principio del reverse charge qualora la prestazione d’opera accessoria sia esclusivamente finalizzata all’utilizzo delle stesse.

A cura di Paolo Oreto
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