NUOVA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha inviato il 30 gennaio scorso alle Direzioni regionali e provinciali del Lavoro ed agli enti previdenzia...

01/02/2008
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha inviato il 30 gennaio scorso alle Direzioni regionali e provinciali del Lavoro ed agli enti previdenziali, la circolare n. 5 avente per oggetto “Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’articolo 1, comma 1176 della legge n. 296/2006”.
La circolare, di fatto, analizza i contenuti del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 che, in applicazione dell’articolo 1, comma 1176 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) stabilisce “le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo”.

Nella circolare vengono esaminati, puntualmente, i dieci articoli del decreto ministeriale e precisamente:
  • i soggetti obbligati;
  • i soggetti tenuti al rilascio del DURC;
  • il soggetto richiedente e le modalità del rilascio;
  • il contenuto del documento;
  • i requisiti di regolarità contributiva;
  • l’emissione del DURC;
  • la validità del DURC e la verifica dei requisiti;
  • le cause non ostative al rilascio del DURC;
  • l’irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC;
  • l’efficacia del provvedimento.
Per quanto concerne il campo di applicazione del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, la circolare precisa che il DURC è richiesto anche ai lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, “nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati nell’edilizia”, in quanto ad una approfondita analisi, l’articolo 3, comma 8 del D.Lgs, n. 494/1996 fa esplicito riferimento non soltanto alle “imprese esecutrici” ma anche ai “lavoratori autonomi”.

Per quanto concerne la validità del DURC viene precisato che nell’ambito dei lavori pubblici ed ai fini dell’erogazione di benefici, ha una validità mensile mentre nei lavori privati ha una validità trimestrale.
Una novità di notevole importanza è nella previsione secondi cui, ai soli fini della partecipazione a gare d’appalto, nulla osta al rilascio del DURC una omissione contributiva non grave precisando che la gravità del debito è individuata secondo i seguenti due parametri:
  • uno scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione;
  • o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00 (cento) fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC.
In definitiva, dunque, per quanto concerne le gare d’appalto, pur in presenza di uno scostamento superiore al 5%, il DURC è, comunque, rilasciato qualora il debito contributivo sia inferiore a 100,00 (cento) Euro.

A cura di Paolo Oreto
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