Nuovo Codice Appalti: non garantita un’ordinata transizione dalla previgente alla nuova discipina

Leggendo con attenzione lo schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive europee su appalti e concessioni e di riordino della vigente legislaz...

21/03/2016

Leggendo con attenzione lo schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive europee su appalti e concessioni e di riordino della vigente legislazione è semplice accorgersi che le uniche linee guida predisposte dall’ANAC a carattere vincolante sono quelle di cui all’articolo 111, comma 2 in cui è prevista l’approvazione di linee guida per individuare le modalità di svolgimento dei controlli che deve effettuare la direzione dei lavori, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità.

Non è affatto vero, dunque, come affermato da molti, che l’attuale Regolamento n. 207/2010 verrà sostituito integralmente da linee guida predisposte dall’ANAC; tra l’altro altre parti del Regolamento resteranno in vigore sino all’emanazione di una serie di decreti che dovranno essere predisposti da vari Ministeri. Al riguardo è opportuno osservare, in riferimento alle previsioni contenute all’articolo 216 relativo alle disposizioni transitorie, che sembra che non sia garantita un’ordinata transizione dalla previgente alla nuova disciplina, in linea con quanto prevede la lettera b) della legge delega anche perché lo schema di decreto legislativo prevede l’adozione di più provvedimenti cui è demandata in parte l’attuazione della nuova regolazione, di taluni dei quali non è prevista una tempistica per l’adozione.

Per quanto concerne le linee guida che l’ANAC dovrà predisporre si tratta, nel dettaglio delle seguenti:

  1. linee guida con cui vengono stabilite le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui all’articolo 36, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici da emanare senza alcun limite temporale (articolo 36, comma 7);
  2. linee guida con cui vengono precisate, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c) dell’articolo 80, ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c) dell’articolo 80 da emanare senza alcun limite temporale (articolo 80, comma 13);
  3. linee guida con cui sono disciplinati, nel rispetto dei principi dell’articolo 83 e anche al fine di favorire l’accesso, da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all’allegato XVII allo schema di decreto legislativo da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo codice (articolo 83, comma 2 e articolo 84, comma 2);
  4. linee guida con cui viene individuato i criteri per definire il rating di impresa, sulla base di indici qualitativi e quantitativi che esprimono la capacità strutturale, di affidabilità e reputazionale dell’impresa da emanare senza alcun limite temporale (art. 84, comma 4, lett. d));
  5. linee guida con cui vengono disciplinati i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di certificazione; tali linee guida disciplinano, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell’attività di qualificazione, in rapporto all’importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese da emanare senza alcun limite temporale (art. 84, comma 6);
  6. linee guida con cui vengono individuati i requisiti aggiunti di cui deve essere in possesso l’impresa nel caso di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o  risoluzione del contratto da emanare senza alcun limite temporale (art. 110, comma 5, lett. b));
  7. linee guida per individuare le modalità di svolgimento dei controlli che deve effettuare la direzione dei lavori, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità da emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (art. 111, comma 2);
  8. linee guida relative al rispetto degli affidamenti della quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità da emanare senza alcun limite temporale (art. 177, comma 3);
  9. linee guida a carattere vincolante adottate dall’ANAC con cui vengono definiti ulteriori requisiti di un’adeguata capacità economica e finanziaria, di un’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali da emanare senza alcun limite temporale (art. 197, comma 4);
  10. linee guida contenenti bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, con cui venga garantita la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti da emanare senza alcun limite temporale (art. 214, comma 2).

In pratica le uniche linee guida vincolanti riguarderanno soltanto la contabilità dei lavori mentre tutte le altre non saranno vincolanti e per alcune delle stesse non è neanche previsto un termine per l’emanazione.
Vale la pena, poi, osservare come alcune parti del Regolamento n. 207/2010 resteranno in vigore sino all’emanazione di alcuni decreti ed, in particolare resteranno in vigore:

  • le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (artt. 14-43) e titolo XI, capi I e II (artt. 239-248) relative alla Progettazione e verifica del progetto sino a quando non verrà emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali previsto all’articolo 23, comma 3;
  • le disposizioni contenute negli articoli 254, 255 e 256 relative ai requisiti delle società di ingegneria, alle società di professionisti ed ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria sino a quando non verrò emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, con cui sono definiti i requisiti che devono possedere i citati soggetti previsto all’articolo 24, comma 2;
  • la disciplina di cui alla Parte II, Titolo III (artt. 60-96) relativa al sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori sino a quando non verranno emanate le linee guida ANAC previste all’articolo 83, comma 2;
  • la disciplina di cui alla Parte II, Titolo X (artt. 215-238)  relativa al “Collaudo dei lavori” sino a quando non verrà emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici con cui sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo previsto all’articolo 102, comma 9;
  • la disciplina di cui alla Parte II, Titolo IX, Capo I (artt. 178-202) relativa allo “Scopo e forma della contabilità sino a quando non verrà emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell' ANAC, che approva le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui al comma l, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità previsto all’articolo 111, comma 2.

A cura di Arch. Paolo Oreto

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