Opere stradali: La progettazione solo agli ingegneri

Il Consiglio di Stato chiarisce che la progettazone delle strade è un’attività riservata alla figura professionale dell’ingegnere

di Redazione tecnica - 22/02/2021

Il Consiglio di Stato con la sentenza 11 febbraio 2021, n. 1255 interviene sulle competenze dell’architetto nella progettazione di opere stradali e dando ragione agli appellanti ha riformato la sentenza del Tar Campania 10 luglio 2020, n. 3006.

Tutto nasce con il con un bando con cui era indetta una procedura aperta per l’affidamento, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di realizzazione dii una strada di collegamento e con l’mpresa aggiudicataria che presentava l’offerta tecnica sottoscritta da un architetto che, a giudizio dell’impresa seconsìda classificata non era abilitato a curare la relativa progettazione in quanto privo delle specifiche competenze richieste per il tipo di lavorazioni poste a base di gara, secondo le prescrizioni di cui al R.D. n. 2537 del 1925.

La sentenza del Tar Campania

Il Tar Campania, premessa una articolata digressione in ordine alla distinzione tra i diversi concetti di “variante” e “proposta migliorativa” aveva respinto il ricorso adducendo che le modifiche progettuali affidate alla elaborazione dell’architetto incaricato dall’impresa aggiudicataria per la predisposizione della offerta tecnica, attenessero ad opere di carattere meramente accessorio.

Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza di primo grado

I Giudici del Consiglio di Stato dopo un’ampia argomentazione, ribaltano la sentenza del Tar Campania ed accolgono il ricorso precisando che per consolidato intendimento, la progettazione delle opere stradali che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli art. 51, 52 e 54 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto), in quanto le ridette previsioni regolamentari sono espressamente mantenute in vigore dall’art. 1, d.p.r. n. 328 del 5 giugno 2001, oltre che dagli art. 16 (per gli architetti) e 46, comma 2 (per gli ingegneri iscritti alla sezione A), di cui allo stesso d.p.r..

In particolare nell’articolo 51 del citato R.D. 2537/1925 è precisato che “sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”; nell’art. 54, ai commi 2 e 3, dello stesso R.D. è precisato che, mentre gli ingegneri “sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali”, le competenze dell’architetto sono espressamente escluse “per le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche”.

Nella sentenza è, poi, precisato, anche, che se è ancora ammissibile (alla luce di una nozione estensiva di “edilizia civile”) abilitare la figura professionale dell’architetto alla sottoscrizione dei progetti relativi alla realizzazioni tecniche di carattere rigorosamente accessorio, preordinate al mero collegamento di opere edilizie alla viabilità ad esse strettamente servente, nessuna estensione si legittima in relazione alle “proposte progettuali migliorative” ovvero alle

“varianti” di cui all’art. 95, comma 14 e 94, comma 1 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, che, nella loro attitudine integrativa o modificativa, sono in ogni caso accessorie all’opera viaria, e non certamente alle opere di edilizia civile,

Nel caso oggetto della sentenza l’integrazione dell’offerta tecnica, affidata all’architetto, è consistita: a) nella “rimodulazione della progettazione della strada in ragione degli scavi e delle sezioni reali terreno-roccia”, nonché nella “nuova progettazione degli scavi in riferimento alle indagini geognostiche effettuate in sito […] per i micropali a supporto dei muri dimcontenimento previsti in progetto a base di appalto”; b) nella “realizzazione dei muri perimetrali alla strada secondo la nuova progettazione”, con l’installazione di “gabbionature rinverdite alla sommità delle scarpate”.

Si tratta, con ogni evidenza, di attività riservata, alla luce della richiamata normativa, alla figura professionale dell’ingegnere: il che è, di per sé, sufficiente a giustificare l’estromissione dell’aggiudicataria dalla procedura, con conseguente annullamento della disposta aggiudicazione a suo favore.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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