PIANO CASA: AMPLIAMENTI DEL 20% PER EDIFICI MONO, BI E TRI-FAMILIARI

Come già anticipato, la Giunta regionale lombarda ha varato il progetto di legge per il rilancio dell'edilizia, titolato Azioni straordinarie per lo sviluppo...

08/06/2009
Come già anticipato, la Giunta regionale lombarda ha varato il progetto di legge per il rilancio dell'edilizia, titolato Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia.

Vediamo nel dettaglio il contenuto del progetto di legge che, secondo le prime stime, dovrebbe portare ad un ampliamento di circa 2.500 edifici mono-bifamiliari: 2.500, alla demolizione e ricostruzione di 1700 edifici residenziali e 700/1.430 edifici produttivi. Per quanto riguarda l'impatto che avrà sul risparmio energetico annuo, si parla di un risparmio di circa 611.510 Mwh pari a 44,4 milioni di euro.

L'art. 2 del disegno di legge prevede il recupero, a fini residenziali o per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici, delle parti inutilizzate degli edifici ultimati entro il 31 marzo 2005 (data di entrata in vigore della legge n. 12 per il governo del territorio) e situati in zone non destinate all'agricoltura o ad attività produttive. Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che tutti gli interventi contemplati siano realizzati sulla base di denuncia di inizio attività o di permesso di costruire (per una durata massima di 18 mesi a partire dal 16 settembre 2009).

Per quanto concerne gli ampliamenti, l'art. 3 regola due distinte tipologie di intervento:
  • l'ampliamento degli edifici residenziali, ultimati alla data del 31 marzo 2005
  • la sostituzione degli edifici residenziali e produttivi esistenti.
Per quanto riguarda la prima tipologia, gli ampliamenti possono interessare gli edifici mono e bifamiliari, quale che sia la loro volumetria, o gli edifici almeno trifamiliari, con volumetria non superiore a 1.000 metri cubi, ubicati al di fuori delle aree storiche o di antico insediamento e che vengano assicurati specifici livelli di efficienza energetica, con possibilità di ampliamento fino al 20% del volume complessivo dell'edificio interessato; tuttavia, per i soli edifici mono e bifamiliari è previsto un ulteriore limite massimo, riferito alla singola unità immobiliare preesistente, pari a 300 metri cubi.

Per il secondo punto, l'art. 3 riconosce la possibilità di procedere alla sostituzione degli edifici residenziali esistenti situati al di fuori delle aree storiche o di antico insediamento, attraverso la loro demolizione e ricostruzione con possibile incremento sino al 30% del volume preesistente, assicurando nel contempo elevate prestazioni energetiche e ambientali (fino al 35% in presenza di adeguate dotazioni di verde).

Sia gli interventi di ampliamento sia quelli di sostituzione sono realizzabili sulla base di denuncia di inizio attività o di permesso di costruire; da queste procedure sono però esclusi gli interventi di sostituzione nei centri storici e quelli sia di ampliamento che di sostituzione realizzabili nei 279 comuni classificati in zona sismica 2 e 3 (ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003), i quali sono soggetti all'acquisizione del permesso di costruire. Sia la denuncia di inizio attività che il permesso di costruire devono essere presentati entro diciotto mesi decorrenti dal 16 settembre 2009.

L'articolo 4 disciplina interventi di riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica e consentite un ampliamento fino al 40% della volumetria esistente.

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