PIANO CASA: GLI AMPLIAMENTI PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI E MISTI

In Lombardia, lo scorso 16 luglio 2009 è stata pubblicata la legge regionale n.13/2009 recante"Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del p...

14/10/2009
In Lombardia, lo scorso 16 luglio 2009 è stata pubblicata la legge regionale n.13/2009 recante"Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia", con l’obiettivo principale di far decollare il settore edilizio, parte trainante dell’economia, e al fine di migliorare qualitativamente il patrimonio edilizio esistente.

La legge regionale interviene sulla base dell’intesa firmata con il Governo l’1 aprile scorso, originariamente prevista dal cosiddetto Piano Casa, integrandola con alcune disposizioni opportunamente collegate allo specifico contesto lombardo.

Le disposizioni previste dalla legge regionale hanno un’efficacia limitata nel tempo (18 mesi, estesa a 24 mesi per i soli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica) e si ispirano ai principi di semplificazione (procedure più agili per avviare gli interventi), sussidiarietà (coinvolgimento diretto dei Comuni per l’applicazione della legge), risparmio di suolo (riutilizzo dei volumi già esistenti senza ulteriori espansioni urbanistiche), efficienza energetica (sia per i nuovi interventi che per gli edifici esistenti coinvolti), qualità paesaggistica (coerenza con l’identità e la storia del tessuto urbano) e sicurezza degli edifici (pieno rispetto della normativa antisismica).

La disposizione prevede quattro aree di intervento per il recupero, la ristrutturazione, la riqualificazione energetica e l’ampliamento del patrimonio edilizio esistente:
  • Riutilizzo, a fini residenziali, di volumetrie edilizie abbandonate o sottoutilizzate (circa 1.624.000-1.760.000 mc di volumetria esistente, per un investimento complessivo di circa 487-527 milioni di euro).
  • Ampliamento di edifici mono-bifamiliari o comunque di piccola dimensione (realizzazione di una volumetria in ampliamento di circa 5.590.000 mc, per un investimento complessivo di circa 2,5 miliardi di euro).
  • Demolizione e ricostruzione, con bonus volumetrico, di edifici residenziali e produttivi.
  • Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica.
Per quanto concerne gli edifici residenziali e misti, sono previste diverse possibilità di intervento: riutilizzo di volumi esistenti, ampliamento di edifici all’esterno dei centri storici, demolizione e ricostruzione di edifici (con eventuale incremento volumetrico) anche nei centri storici ma solo se non coerenti con le caratteristiche degli stessi.

Nel caso di riutilizzo di volumi esistenti, anche in deroga alle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, l’art. 2, comma 1 della legge regionale n. 13/2009 prevede:
  • il recupero edilizio e funzionale di edifici (purché non siano ubicati in zone destinate all’agricoltura o ad attività produttive), con utilizzazione delle volumetrie esistenti (anche non residenziali – edifici misti) e delle superfici, per destinazioni residenziali o per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;
  • utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività professionali.
Gli interventi non potranno comportare la totale demolizione e ricostruzione dell’edificio e dovranno rispettare i caratteri dell’architettura, del paesaggio e degli insediamenti urbanistici del territorio, nonché i requisiti di efficienza energetica in funzione della tipologia d’intervento in edilizia (d.g.r. n. 8745/2008). Per quanto concerne gli ampliamenti fuori dai centri storici, l’art. 3, comma 1 offre la possibilità di ampliare gli edifici esistenti (ultimati prima del 31/03/2005, all’esterno dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati), a destinazione esclusivamente residenziale, anche in deroga alle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi. Per questa tipologia di edifici è possibile ampliare:
  • non più del 20% della volumetria esistente per gli edifici uni e bi-familiari e comunque per non più di 300 mc per ciascuna unità immobiliare;
  • on più del 20% della volumetria esistente per edifici plurifamiliari, purché di volumetria complessiva non superiore a 1.200 mc.
Tali ampliamenti volumetrici sono ridotti di un terzo (ovvero non più del 13,33%) se l’intervento ricade all’interno di un parco regionale, ad eccezione delle aree di esclusiva disciplina comunale (zone IC) dove invece l’incremento massimo ammissibile resta pari al 20%.
L’ampliamento dovrà, inoltre, essere realizzato rispettando i requisiti di efficienza energetica (d.g.r. n. 8745/2008) e dovrà essere accompagnato da una diminuzione certificata di almeno il 10% del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale della porzione di edificio esistente. Tale diminuzione non è richiesta se la porzione di edificio esistente è già caratterizzata da un valore di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale minore o uguale al rispettivo valore limite, indicato all’Allegato A, tabelle A.1.1 e A.1.2 della d.g.r. n. 8745/2008. A conclusione dell’intervento, il proprietario dovrà dotarsi dell’attestato di certificazione energetica dell’intero edificio, redatto secondo la stessa d.g.r. n. 8745/2008.

Nel caso di sostituzione di edifici residenziali, l’art. 3, comma 3 prevede appunto la possibilità, all’esterno dei centri storici e dei “nuclei urbani di antica formazione” individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, di sostituire gli edifici esistenti (parzialmente residenziali, edifici misti o non residenziali), aventi destinazione esclusivamente residenziale, anche mediante demolizione e ricostruzione, in deroga alle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi. L’incremento volumetrico non potrà essere superiore al 30% della volumetria esistente. Nel caso in cui gli interventi assicurino un congruo equipaggiamento arboreo, per una porzione non inferiore al 25% del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali (secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale), l’incremento volumetrico è elevato al 35% della volumetria esistente. L’intervento dovrà comportare una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30% rispetto al relativo valore limite previsto all’Allegato A, tabelle A.1.1 e A.1.2 della d.g.r. n. 8745/2008. Tale diminuzione dovrà essere documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B stessa d.g.r. n. 8745/2008.
Per questa tipologia, la volumetria realizzata non potrà essere superiore a quella esistente, altezza non superiore a quella dell’esistente o a quella massima ammessa dallo strumento urbanistico (se maggiore) e rapporto di copertura maggiorato fino al 25% rispetto a quello previsto dallo strumento stesso per le zone residenziali in cui gli edifici sono inseriti. Inoltre, l’intervento dovrà comportare una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30% rispetto al relativo valore limite previsto all’Allegato A, tabelle A.1.1 e A.1.2 della d.g.r. n. 8745/2008. Tale diminuzione dovrà essere documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B stessa d.g.r. n. 8745/2008.

Per quanto riguarda la sostituzione di edifici esistenti nei centri storici (all’interno dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, limitatamente a singoli edifici non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali dei suddetti centri e nuclei), anche mediante demolizione e ricostruzione, in deroga alle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, l’art. 3, comma 4 prevede un incremento volumetrico non superiore al 30% della volumetria esistente attraverso il preventivo parere positivo delle commissioni provinciali per il paesaggio (art. 78 l.r. 12/2005), comunque non sostitutivo delle valutazioni di competenza delle commissioni comunali per il paesaggio. Il parere dovrà essere dato entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi infruttuosamente i quali si intende reso in senso negativo (silenzo/diniego). L’intervento dovrà comportare una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30% rispetto al relativo valore limite previsto all’Allegato A, tabelle A.1.1 e A.1.2 della d.g.r. n. 8745/2008. Tale diminuzione dovrà essere documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B stessa d.g.r. n. 8745/2008. Tali interventi non possono essere cumulati e comunque non possono determinare il superamento di più del 50% dell’ indice fondiario e del rapporto di copertura previsti dallo strumento urbanistico vigente o adottato, nonché il superamento di quattro metri dell’altezza massima consentita dallo stesso. In alternativa, gli interventi possono confermare la volumetria esistente.
Agli incrementi volumetrici si aggiungono i benefici già previsti dalla normativa di settore per gli interventi che interessano i muri perimetrali e orizzontali, volti al miglioramento termico dell’immobile (art.2, comma 1-ter, l.r. 26/1995).
Occorre presentare denuncia di inizio attività (DIA) (art. 42 l.r. 12/2005), ovvero richiedere il permesso di costruire (art. 38 l.r. 12/2005), presso il Comune in cui si trova l’edificio, entro il 15 aprile 2011).
Tutti gli interventi sono soggetti all’esame dell’ impatto paesistico da parte delle commissioni per il paesaggio di cui all’art. 81 della l.r. 12/2005. La Denuncia di Inizio Attività (DIA) dovrà quindi contenere la documentazione prevista dall’art.64 comma 9 della l.r. 12/2005, mentre la commissione per il paesaggio dovrà rilasciare il relativo giudizio entro 30 giorni (anziché 60), trascorsi i quali il giudizio si intende favorevole (silenzio / assenso).
Gli interventi in Comuni classificati in zona sismica 2 e 3 (OPCM del 20 marzo 2003, n. 3274, e successive disposizioni regionali attuative) e tutti gli interventi di tipologia e), richiedono il rilascio del permesso di costruire. Tutti gli interventi descritti devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

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